REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

          Art. 3                                                                
Formazione ed obblighi del personale alimentarista                              
1. La formazione del personale alimentarista e' finalizzata a                   
rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare                 
conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati                 
pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.                   
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate,                  
dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini                
della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, e'            
tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di                     
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del            
relativo attestato, secondo le modalita' disciplinate dal medesimo              
atto deliberativo.                                                              
3. L'attivita' di formazione e di aggiornamento svolta nei confronti            
del personale alimentarista ai sensi del presente articolo                      
costituisce livello ulteriore dei Livelli Essenziali di Assistenza              
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29              
novembre 2001 (Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza).               
4. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della              
presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,                   
definisce con proprio atto:                                                     
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale              
tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati              
epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel            
processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso             
gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneita'             
tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;                
b) i contenuti, le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei               
corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse                    
tipologie di attivita' svolte dal personale alimentarista di cui alla           
lettera a), individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la                
formazione e l'aggiornamento, nonche' a rilasciare la relativa                  
attestazione;                                                                   
c) le modalita' ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed            
aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di progressiva           
sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria con l'attestato di             
formazione;                                                                     
d) la possibilita' di effettuare direttamente sul posto di lavoro la            
formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della             
applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155                     
(Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene            
dei prodotti alimentari), nonche' con sistemi di formazione a                   
distanza;                                                                       
e) la possibilita' di intendere soddisfatto il requisito                        
dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di                 
studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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