LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 3
Formazione ed obblighi del personale alimentarista
1. La formazione del personale alimentarista e' finalizzata a
rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare
conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati
pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate,
dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini
della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, e'
tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del
relativo attestato, secondo le modalita' disciplinate dal medesimo
atto deliberativo.
3. L'attivita' di formazione e di aggiornamento svolta nei confronti
del personale alimentarista ai sensi del presente articolo
costituisce livello ulteriore dei Livelli Essenziali di Assistenza
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 (Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza).
4. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della
presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
definisce con proprio atto:
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale
tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati
epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel
processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso
gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneita'
tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei
corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse
tipologie di attivita' svolte dal personale alimentarista di cui alla
lettera a), individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la
formazione e l'aggiornamento, nonche' a rilasciare la relativa
attestazione;
c) le modalita' ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed
aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di progressiva
sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria con l'attestato di
formazione;
d) la possibilita' di effettuare direttamente sul posto di lavoro la
formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della
applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155
(Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari), nonche' con sistemi di formazione a
distanza;
e) la possibilita' di intendere soddisfatto il requisito
dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di
studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).