REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 3                                                                
Modifiche all'articolo 14                                                       
della legge regionale n. 24 del 2001                                            
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001,            
dopo le parole: "i quali" sono inserite le seguenti: "presentino i              
requisiti di cui all'art. 19 e,".                                               
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001,            
dopo le parole: "registri immobiliari" sono inserite le seguenti: ",            
la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con                 
esclusione delle vendite frazionate".                                           
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1 e 2                                                                     
Il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del           
2001, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla                   
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 14 - Operatori                                                            
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate           
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle           
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori                  
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,               
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali              
presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o            
cambiamento di attivita', siano tenuti in base all'atto costitutivo             
ovvero per un esplicito impegno assunto nella convezione di cui al              
comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio                
patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono                
fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le                   
predette caratteristiche nonche' i casi di cessione delle abitazioni,           
qualora cio' sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta            
nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti              
complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate, e                   
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla               
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla                      
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al                 
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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