LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO II
NORME SULL'AUTOTRASPORTO
Art. 3
Commissioni provinciali per l'autotrasporto
1. Ciascuna Provincia istituisce una Commissione consultiva per
l'autotrasporto composta da:
a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato,
competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto
in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale
dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente
della Commissione;
b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli
autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con
l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello
locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle
associazioni nazionali dell'autotrasporto;
e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla
Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del
movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;
f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con
l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono
designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di
commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria,
dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento
cooperativo.
2. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o
l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo
ed uno supplente.
3. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono
in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla
Provincia secondo il proprio ordinamento.
4. La Provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e
assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.
5. La Provincia puo' prevedere la corresponsione di gettoni di
presenza ai componenti della Commissione ed al segretario.
L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme
ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente
legge.
6. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non
partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla
carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della
Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.
7. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante,
nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:
a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto
proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila
chilogrammi;
b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata
carenza di requisiti;
c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a
titolo di sanzione disciplinare.
8. La Provincia puo' stabilire con regolamento che il parere di cui
al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:
a) istanza presentata da soggetto gia' titolare di licenza per il
conto proprio;
b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.
9. Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede
all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7
senza avvalersi del relativo parere.