REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

                TITOLO II                                                       
           NORME SULL'AUTOTRASPORTO                                             
          Art. 3                                                                
Commissioni provinciali per l'autotrasporto                                     
1. Ciascuna Provincia istituisce una Commissione consultiva per                 
l'autotrasporto composta da:                                                    
a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato,              
competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto             
in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale                          
dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente               
della Commissione;                                                              
b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei               
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei                    
trasporti;                                                                      
c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria,               
artigianato e agricoltura;                                                      
d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli                     
autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con               
l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono                  
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello             
locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle                   
associazioni nazionali dell'autotrasporto;                                      
e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni                   
maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla                
Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del                  
movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;                           
f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni                           
imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con                 
l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono                  
designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente                       
rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di                   
commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria,                
dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento               
cooperativo.                                                                    
2. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o                           
l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo            
ed uno supplente.                                                               
3. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono             
in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla                  
Provincia secondo il proprio ordinamento.                                       
4. La Provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e                 
assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.              
5. La Provincia puo' prevedere la corresponsione di gettoni di                  
presenza ai componenti della Commissione ed al segretario.                      
L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme             
ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente                
legge.                                                                          
6. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non             
partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla               
carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della               
Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.                
7. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante,                      
nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:                           
a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto                
proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila                
chilogrammi;                                                                    
b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che               
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata            
carenza di requisiti;                                                           
c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a                 
titolo di sanzione disciplinare.                                                
8. La Provincia puo' stabilire con regolamento che il parere di cui             
al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:                    
a) istanza presentata da soggetto gia' titolare di licenza per il               
conto proprio;                                                                  
b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.                 
9. Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede                    
all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7              
senza avvalersi del relativo parere.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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