REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

          Art. 3                                                                
Sistema integrato di interventi e servizi sociali                               
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito             
indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti                
finalita' e principi:                                                           
a) rispetto della dignita' della persona e garanzia di riservatezza;            
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e                 
dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e                 
promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;                  
c) adeguatezza, flessibilita' e personalizzazione degli interventi,             
nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;               
d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la           
valorizzazione delle professioni sociali;                                       
e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali            
e tra questi ed i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2;                    
f) integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in              
particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro,             
culturali, urbanistiche ed abitative.                                           
2. Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche            
non finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i                  
soggetti di cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei            
Piani di zona.                                                                  
3. Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli           
essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo             
6.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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