REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

           TITOLO II                                                            
      DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                        
          Art. 3                                                                
Autotutela                                                                      
1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi                
regionali o un suo delegato puo', d'ufficio o su istanza di parte,              
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita',                  
provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali             
che siano illegittimi o infondati e puo' altresi' sospenderne gli               
effetti.                                                                        
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia                           
all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte sono, in                  
particolare, quelle di seguito elencate:                                        
a) errore di persona;                                                           
b) errore logico o di calcolo;                                                  
c) errore sul presupposto dell'imposta;                                         
d) doppia imposizione;                                                          
e) mancata considerazione di pagamenti eseguiti;                                
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i               
termini di decadenza;                                                           
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o              
regimi agevolativi, precedentemente negati;                                     
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile                  
dall'amministrazione.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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