REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

          CAPO I                                                                
     Finalita', ambito di applicazione, funzioni                                
          Art. 3                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti               
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conferite alla           
Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo              
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello           
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province.                      
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto            
delle disposizioni vigenti nonche' sulla base delle direttive e delle           
specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite            
dalla Regione.                                                                  
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza              
sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui                   
all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.              
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.              
112 concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi               
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 72 - Attivita' a rischio di incidente rilevante                           
1. Sono conferite alle Regioni le competenze amministrative relative            
alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del                 
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,                 
l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica,               
nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita'                      
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di           
interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di               
risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle                    
condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.                             
2. Le Regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche               
normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati                        
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della             
popolazione.                                                                    
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente                  
all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione              
dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del            
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni             
dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di                   
programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo            
svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di                         
dichiarazione.".                                                                
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo              
1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti                     
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' citato alla           
nota 1 al presente articolo.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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