LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO II
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 3
Promozione del coordinamento
in materia di sicurezza pubblica
e polizia amministrativa
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118,
comma terzo, della Costituzione, la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle citta'
e del territorio regionale;
b) sostiene accordi tra le autorita' provinciali di pubblica
sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei
contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della
Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare
agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;
c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi,
rappresentativi di interessi collettivi, al processo di
individuazione delle priorita' d'azione nell'ambito degli accordi di
cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e
integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di
criminalita', vittimizzazione, incivilta' e disordine urbano
diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli
interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della
mobilita' e della sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle
segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attivita' di polizia
fondati sul principio di prossimita' anche mediante figure di
operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione
coordinata di piu' soggetti pubblici, fra cui le violenze e le
molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la
violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le
discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed
etnici, le tossicodipendenze, nonche' le funzioni di vigilanza
sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
f) attivita' di formazione integrata rivolte agli operatori delle
forze di polizia nazionali e locali, nonche' agli operatori sociali.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al
presente articolo, il Presidente della Regione convoca periodicamente
e presiede una conferenza composta dai Sindaci dei Comuni capoluogo,
coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei corpi di polizia municipale,
e dai Presidenti delle Province. Alla conferenza sono invitati,
d'intesa con l'autorita' di pubblica sicurezza che svolge funzioni di
coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza
regionale delle autorita' di pubblica sicurezza istituita con decreto
del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.