REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23

CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

          Art. 3                                                                
Programmazione e attuazione delle iniziative                                    
1. Il comitato regionale e' presieduto dal Presidente del Consiglio             
regionale ed elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.                     
2. Il comitato regionale predispone, con l'ausilio del comitato                 
esecutivo, un programma generale, articolato in annualita', dei                 
progetti di maggior rilievo e delle iniziative piu' significative che           
si svolgeranno nel territorio regionale e lo propone alla Giunta                
regionale che lo attua, sentita la commissione consiliare                       
competente.                                                                     
3. Il comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica           
e in particolare:                                                               
a) acquisisce, esamina ed elabora le proposte di iniziative avanzate            
dagli Enti locali, dagli organismi pubblici e privati, dalle                    
associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro            
inserimento nel programma di cui al comma 2;                                    
b) sovraintende all'attuazione del programma approvato dalla Giunta             
regionale.                                                                      
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato il Presidente del              
comitato regionale trasmette alla Regione una relazione                         
sull'attivita' svolta.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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