LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Art. 3
Comitato di coordinamento dell'Area Metropolitana
1. E' istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente della Provincia di Bologna,
o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali
e sanitarie di Bologna e di Imola, e in ogni caso dai Sindaci del
Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, nonche' dal
Rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle
riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di
voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito
provinciale, nonche' il Commissario straordinario degli Istituti
Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola,
con riferimento sia alle politiche per la salute, sia al
funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari.