REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

          Art. 3                                                                
Comitato di coordinamento dell'Area Metropolitana                               
1. E' istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze                   
territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.                    
2. Il Comitato e' composto dal Presidente della Provincia di Bologna,           
o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali            
e sanitarie di Bologna e di Imola, e in ogni caso dai Sindaci del               
Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, nonche' dal           
Rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle           
riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di           
voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito           
provinciale, nonche' il Commissario straordinario degli Istituti                
Ortopedici Rizzoli.                                                             
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle            
Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola,              
con riferimento sia alle politiche per la salute, sia al                        
funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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