REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

          Art. 3                                                                
Obiettivi                                                                       
1. Sono obiettivi della presente legge:                                         
a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;                       
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le                  
persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o                
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;                             
c) recepire la progettualita' quale modalita' necessaria per la                 
realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un               
sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti            
preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre Regioni e pertanto             
validi su tutto il territorio nazionale;                                        
d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della            
legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle            
previste dalla presente legge;                                                  
e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali                     
innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e                
nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il             
sostegno allo sviluppo delle comunita', la protezione civile.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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