LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 3
Obiettivi
1. Sono obiettivi della presente legge:
a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le
persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
c) recepire la progettualita' quale modalita' necessaria per la
realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un
sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti
preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre Regioni e pertanto
validi su tutto il territorio nazionale;
d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della
legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle
previste dalla presente legge;
e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali
innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e
nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il
sostegno allo sviluppo delle comunita', la protezione civile.