LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Per le finalita' della presente legge compete alle Province:
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per
l'attuazione della presente legge;
b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli
osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle
richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori
di cui alla lettera b), qualora interessi aree di piu' comuni;
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione
degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante
inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.