REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 3                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Per le finalita' della presente legge compete alle Province:                 
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per             
l'attuazione della presente legge;                                              
b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli                     
osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle              
richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;                                   
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui            
all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di                 
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori            
di cui alla lettera b), qualora interessi aree di piu' comuni;                  
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione                
degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante           
inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;                
e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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