LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 25 del 1999
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "all'art. 24
della Legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni"
sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 30 del DLgs n. 267 del
2000"; alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole
"all'art. 25 della Legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e
integrazioni" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 31 del
DLgs n. 267 del 2000".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 le parole "dell'art. 24, comma 2 e
dell'art. 25, comma 3 della Legge n. 142 del 1990" sono sostituite
con le seguenti: "dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma
3 del DLgs n. 267 del 2000".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di presidente,
direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di
ambito per i Servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi
nei gestori del Servizio idrico integrato, del Servizio di gestione
dei rifiuti urbani nonche' degli altri Servizi eventualmente affidati
ai sensi dell'articolo 5.".