REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

          Art. 3                                                                
Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'                           
di somministrazione di alimenti e bevande                                       
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la                    
qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di                 
alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi                     
generali:                                                                       
a) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio in considerazione            
delle esigenze dei consumatori;                                                 
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico,             
storico, architettonico, artistico ed ambientale;                               
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle            
zone di montagna e rurali e nei centri minori.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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