LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la
qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi
generali:
a) favorire l'efficacia e la qualita' del servizio in considerazione
delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico,
storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle
zone di montagna e rurali e nei centri minori.