LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)
Art. 2
Modifica all'articolo 2
della Legge regionale n. 20 del 2002
1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 20 del 2002
sono soppresse le parole "dalla Regione".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio 2003 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della Legge regionale 1 agosto
2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 - Divieti
(omissis)
2. E' altresi' vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli
animali, salvo i casi autorizzati nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 1, comma 2.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1243 del 30 giugno 2003; oggetto consiliare n. 4610 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2003.
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 251, in data 10 luglio 2003;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 dell'8
luglio 2003, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Guerra;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2003,
atto n. 108/2003.