REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 2                                                                
Modifica all'articolo 5                                                         
della legge regionale n. 24 del 2001                                            
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8            
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel            
settore abitativo) e' sostituita con la seguente:                               
"c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarieta' per la                
gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di               
graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la                
mobilita' intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni             
uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un            
contratto tipo di locazione degli alloggi di erp;".                             
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge               
regionale n. 24 del 2001 era il seguente:                                       
"Art. 5 - Funzioni delle Province                                               
omissis                                                                         
3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle               
politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalita' di              
gestione del patrimonio pubblico, la Provincia istituisce un Tavolo             
di concertazione con i Comuni del proprio territorio.                           
Nell'individuare le modalita' di funzionamento del Tavolo di                    
concertazione, la Provincia definisce la partecipazione delle parti             
sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per                    
specifiche materie e competenze. Il Tavolo di concertazione provvede            
in particolare:                                                                 
omissis                                                                         
c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del patrimonio            
di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali,            
la individuazione di procedure per la mobilita' intercomunale degli             
assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti                       
territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di              
locazione degli alloggi di erp.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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