LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Art. 2
Funzioni provinciali
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti:
a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6
giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli
autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada);
b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto
proprio, di cui all'articolo 32 della legge n. 298 del 1974;
c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella
nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III
della legge n. 298 del 1974;
d) gli esami per il conseguimento dell'idoneita' professionale per la
direzione di attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi e
di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,
certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali);
e) gli esami per il conseguimento dell'idoneita' professionale
relativa all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264
(Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto);
f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di
insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada);
g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attivita' delle autoscuole,
ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione
automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui
all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attivita' delle scuole
nautiche di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle
patenti nautiche);
j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attivita' di
revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai
sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del
1992.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1
comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei
provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti
in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle
sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.
3. Le Province hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i
dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali
dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per
l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la
direzione generale regionale competente in materia di trasporti.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 e' il
seguente:
"Art. 1 - 1. Istituzione dell'albo
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel
loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per l'esercizio
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono
iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente
costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in
disponibilita' delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati
nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle
imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la
documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto
associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente comma.".
2) Il testo dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298
(Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su
strada), e' il seguente:
"Art. 32 - Licenze
L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e' subordinato ad
apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i
rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella
disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il
veicolo a motore.
La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non
superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui
debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed
elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
II rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore
a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il
parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le
precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere
corredata dalla documentazione, che sara' specificata nel regolamento
di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del
richiedente o l'attivita' economica da esso svolta giustificano
l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata
indicati.
Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del
veicolo.
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45
giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di
cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del
completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al
terzo comma.
Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza
provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita' per
18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale
comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma
del precedente comma quarto.
La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione
della completa documentazione.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco
degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso
ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.".
3) Il titolo III della legge n. 298 del 1974, citata alla nota 2 al
presente articolo concerne Istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada.
4) Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del
2000 e' il seguente:
"Art. 7 - Requisito dell'idoneita' professionale
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito
dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto
dalla persona che dirige l'attivita'.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso
della conoscenza delle materie riportate nell'Allegato I al presente
decreto ed e' accertato con il superamento dell'esame di cui
all'articolo 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita'
nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su
strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di
sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto
nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il
requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che
provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva,
continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo,
nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea,
o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico
Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che
regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la
prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione dell'attivita' e' stata
svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o piu' interruzioni,
singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda
per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione
dell'attivita' e' in corso di svolgimento ovvero e' cessata o
interrotta da non piu' di sei mesi.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono
stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del
soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze
specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di
trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in
Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di
capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito,
dopo l'1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale
rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora
intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di
trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe
per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.
Art. 8 - Esame di idoneita' professionale
1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7,
commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte
alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1,
lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione
della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al
massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al
comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato
se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al
comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma
1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma
dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se
il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma
1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1,
lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei
punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura della competente struttura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale
dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di
esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le
persone, maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non
inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un
corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di
preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia
nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza
di queste, la residenza normale.".
5) Il testo dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991 e' il
seguente:
"Art. 5 - Attestato di idoneita' professionale all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto
1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero
dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto
davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con
decreto del Presidente della Giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di
presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i
funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un
rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri
competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate
delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni,
designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1,
previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e'
annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze,
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonche' di un diploma di
istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo
di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina
mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta
basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione
sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione
complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico
e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo
dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli
interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l'esame.
4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i
dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli
automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.".
6) Il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n.
285 del 1992 e' il seguente:
"Art. 123 - Autoscuole
omissis
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi
fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,
possono essere adeguatamente ridotte.
omissis".
7) Il testo dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) e' il seguente:
"Art. 123 - Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione
dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione
numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice
della motorizzazione e alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od
enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal
legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto
dal regolamento.
5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel
caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi
fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,
possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
competente del dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del
regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione e' revocata quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali
del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in
un quinquennio.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di
esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e
degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
687,75 a euro 2.754,15. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e
di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente
ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed
autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio
della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la L. 8
agosto 1991, n. 264.".
8) Il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n.
285 del 1992, citato alla nota 7) al presente articolo, e' riportato
alla stessa nota.
9) Il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 431 del 1997 e' il seguente:
"Art. 28 - Disciplina delle scuole nautiche
1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominati: "scuole nautiche".
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede
principale.
3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la camera di
commercio, industria artigianato e agricoltura che alla data di
entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di
istruzione per la nautica, la competente regione provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo accertamento
dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche,
degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario
per le esercitazioni teoriche e pratiche.
4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e
strumenti nautici nonche' del materiale didattico per la formazione
dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di cui
al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere
la disponibilita' di un'unita' da diporto, avente l'abilitazione alla
navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento
effettuati.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere del
capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la
scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della
M.C.T.C.
6. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per
i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche' di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i
docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,
gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle
capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica
per la navigazione senza alcun limite.".
10) Il testo dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n.
285 del 1992, citato alla nota 7) al presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 80
omissis
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici
persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere
strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi'
affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche
in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese
iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
omissis".