REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

          Art. 2                                                                
Funzioni provinciali                                                            
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti:                              
a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di             
terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6                
giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli                      
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli                  
autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a                  
forcella per i trasporti di merci su strada);                                   
b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto             
proprio, di cui all'articolo 32 della legge n. 298 del 1974;                    
c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella           
nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III             
della legge n. 298 del 1974;                                                    
d) gli esami per il conseguimento dell'idoneita' professionale per la           
direzione di attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi e           
di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22               
dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio                 
dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa               
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso            
alla professione di trasportatore su strada di merci e di                       
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,                    
certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della             
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei                 
trasporti nazionali ed internazionali);                                         
e) gli esami per il conseguimento dell'idoneita' professionale                  
relativa all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di           
trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264              
(Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei                
mezzi di trasporto);                                                            
f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di              
insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma           
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della           
strada);                                                                        
g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attivita' delle autoscuole,             
ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992;             
h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione                    
automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui                   
all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992;             
i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attivita' delle scuole                  
nautiche di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della                
Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle           
patenti nautiche);                                                              
j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attivita' di             
revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai           
sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del             
1992.                                                                           
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1                  
comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei              
provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti             
in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle                  
sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.             
3. Le Province hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina           
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al                
comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.                  
4. Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i           
dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali                  
dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per                        
l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la              
direzione generale regionale competente in materia di trasporti.                
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 1 - 1. Istituzione dell'albo                                              
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione           
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,            
e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale             
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di            
cose per conto di terzi".                                                       
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei                 
trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel            
loro insieme formano l'albo nazionale.                                          
L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per l'esercizio                 
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.                                  
Gli albi sono pubblici.                                                         
Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono           
iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente           
costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare                        
l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in                        
disponibilita' delle imprese socie.                                             
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente               
legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati            
nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle               
imprese socie.                                                                  
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la            
documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto                       
associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni             
contenute nel precedente comma.".                                               
2) Il testo dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298                  
(Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per            
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione            
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su                 
strada), e' il seguente:                                                        
"Art. 32 - Licenze                                                              
L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e' subordinato ad               
apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della                      
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.                           
La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i               
rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella                        
disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il                 
veicolo a motore.                                                               
La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non              
superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui              
debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed            
elencate le cose o le classi di cose da trasportare.                            
II rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore           
a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il             
parere della commissione di cui al successivo articolo 33.                      
Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le           
precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere             
corredata dalla documentazione, che sara' specificata nel regolamento           
di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del                      
richiedente o l'attivita' economica da esso svolta giustificano                 
l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata                    
indicati.                                                                       
Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del              
veicolo.                                                                        
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45               
giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di           
cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del                    
completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al           
terzo comma.                                                                    
Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza                    
provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita' per            
18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale               
comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma             
del precedente comma quarto.                                                    
La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione                
della completa documentazione.                                                  
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco            
degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso               
ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei                   
trasporti in concessione.".                                                     
3) Il titolo III della legge n. 298 del 1974, citata alla nota 2 al             
presente articolo concerne Istituzione di un sistema di tariffe a               
forcella per i trasporti di merci su strada.                                    
4) Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del             
2000 e' il seguente:                                                            
"Art. 7 - Requisito dell'idoneita' professionale                                
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito              
dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto                
dalla persona che dirige l'attivita'.                                           
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso              
della conoscenza delle materie riportate nell'Allegato I al presente            
decreto ed e' accertato con il superamento dell'esame di cui                    
all'articolo 8.                                                                 
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita'                
nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su            
strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di                   
sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto                    
nazionale.                                                                      
4. In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il                
requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che                
provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva,                       
continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo,                        
nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea,            
o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico                 
Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che                       
regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui                
all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la            
prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.                      
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:            
a)  si considera continuativa se la direzione dell'attivita' e' stata           
svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o piu' interruzioni,            
singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;                            
b)  si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda           
per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione                  
dell'attivita' e' in corso di svolgimento ovvero e' cessata o                   
interrotta da non piu' di sei mesi.                                             
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei                     
trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono                 
stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del            
soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze            
specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di                 
trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in            
Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di              
capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito,            
dopo l'1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale                  
rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora             
intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di                 
trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il           
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe              
per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.                  
          Art. 8 - Esame di idoneita' professionale                             
1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7,            
commi 2, 3 e 4, consistono in:                                                  
a)  sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte                 
alternative;                                                                    
b)  una esercitazione su un caso pratico.                                       
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1,                  
lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione            
della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al                 
massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al                
comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.               
3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato            
se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al              
comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma            
1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma              
dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.                    
4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se             
il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma           
1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1,              
lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei             
punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.                        
5. A cura della competente struttura del Ministero delle                        
infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale            
dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di           
esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).                       
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le                  
persone, maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non                   
inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un            
corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di              
preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi            
autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia             
nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione                 
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza           
di queste, la residenza normale.".                                              
5) Il testo dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991 e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 5 -  Attestato di idoneita' professionale all'esercizio                   
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di                   
trasporto                                                                       
1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio                         
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di                   
trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della                         
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero              
dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto               
davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con               
decreto del Presidente della Giunta regionale e composte da:                    
a)  un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di              
presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i            
funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della             
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;                           
b)  un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un               
rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri              
competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate             
delle rispettive amministrazioni;                                               
c)  un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli                   
autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6               
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni,                 
designato dal presidente del comitato fra i componenti;                         
d)  due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria                
maggiormente rappresentative a livello nazionale;                               
d-bis)  un rappresentante designato dagli automobile club.                      
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1,             
previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e'                  
annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di                 
concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze,                
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),              
b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonche' di un diploma di           
istruzione superiore di secondo grado o equiparato.                             
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo            
di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del              
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina                  
mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta               
basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su                
nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione              
sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione              
complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico            
e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo            
dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli             
interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per                 
l'esame.                                                                        
4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i                
dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli              
automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.".                
6) Il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n.              
285 del 1992 e' il seguente:                                                    
"Art. 123 - Autoscuole                                                          
omissis                                                                         
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e               
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei            
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia                
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole             
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione               
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del                       
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi                 
fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei                     
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,              
possono essere adeguatamente ridotte.                                           
omissis".                                                                       
7) Il testo dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,           
n. 285 (Nuovo codice della strada) e' il seguente:                              
"Art. 123 - Autoscuole                                                          
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione            
dei conducenti sono denominate autoscuole.                                      
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza                    
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da                
parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti                  
terrestri.                                                                      
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di                   
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di             
apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei              
trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme            
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione                 
numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice             
della motorizzazione e alla estensione del territorio.                          
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono               
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al            
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e             
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare             
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od             
enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal             
legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto            
dal regolamento.                                                                
5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni                 
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata                
capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di           
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le           
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad                 
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla           
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel               
caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata.                      
6. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti                   
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti           
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di                 
prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.                                    
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e               
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei            
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia                
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole             
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione               
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del                       
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi                 
fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei                     
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,              
possono essere adeguatamente ridotte.                                           
8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi                 
quando:                                                                         
a)  l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;                     
b)  il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o               
degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente              
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;                             
c)  il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio               
competente del dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del               
regolare funzionamento dell'autoscuola.                                         
9. L'autorizzazione e' revocata quando:                                         
a)  siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali             
del titolare;                                                                   
b)  venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;              
c)  siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in            
un quinquennio.                                                                 
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con            
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i                  
requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle                
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e                         
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale             
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di            
esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e             
degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della               
patente di guida.                                                               
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto            
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro                 
687,75 a euro 2.754,15. Dalla violazione consegue la sanzione                   
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e             
di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente                 
ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.           
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida             
su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed                   
autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento             
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.                                      
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio              
della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento               
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti                   
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la L. 8           
agosto 1991, n. 264.".                                                          
8) Il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n.              
285 del 1992, citato alla nota 7) al presente articolo, e' riportato            
alla stessa nota.                                                               
9) Il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della                   
Repubblica n. 431 del 1997 e' il seguente:                                      
"Art. 28 - Disciplina delle scuole nautiche                                     
1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la                     
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle                  
patenti nautiche sono denominati: "scuole nautiche".                            
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza               
amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede            
principale.                                                                     
3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la camera di               
commercio, industria artigianato e agricoltura che alla data di                 
entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di              
istruzione per la nautica, la competente regione provvede al rilascio           
dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo accertamento                      
dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche,               
degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario            
per le esercitazioni teoriche e pratiche.                                       
4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto                 
ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e                   
strumenti nautici nonche' del materiale didattico per la formazione             
dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di cui             
al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere            
la disponibilita' di un'unita' da diporto, avente l'abilitazione alla           
navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento                      
effettuati.                                                                     
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere del           
capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la             
scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della                   
M.C.T.C.                                                                        
6. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole                
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per           
i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche' di               
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i                 
docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,              
gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle                  
capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'                
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica            
per la navigazione senza alcun limite.".                                        
10) Il testo dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n.              
285 del 1992, citato alla nota 7) al presente articolo, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 80                                                                        
omissis                                                                         
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di                 
assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni                  
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti              
terrestri il rispetto dei termini previsti per le revisioni                     
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici           
persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno            
carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con                  
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette                
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria                 
attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,                 
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza            
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere           
strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali                  
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti             
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5             
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi'            
affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche           
in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese                   
iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,            
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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