REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

          Art. 2                                                                
Definizione e attivita' distintive                                              
delle agenzie di viaggio e turismo                                              
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano                  
attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e                 
intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei                   
predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di                     
accoglienza ai turisti. Le predette attivita' possono essere svolte             
congiuntamente o disgiuntamente.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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