LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Art. 2
Definizione e attivita' distintive
delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e
intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei
predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di
accoglienza ai turisti. Le predette attivita' possono essere svolte
congiuntamente o disgiuntamente.