REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

          Art. 2                                                                
Principi della legge                                                            
1. La Regione e gli Enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione           
degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme           
dei diritti e delle opportunita' volte allo sviluppo ed al benessere            
dei singoli e delle comunita', nonche' assicurano il sostegno ai                
progetti di vita delle persone e delle famiglie.                                
2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno           
e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da                   
condizione di non autosufficienza, da difficolta' economiche, la                
Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di                    
interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della                 
cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e              
del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona,              
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle                  
Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui               
all'articolo 1, commi 4 e 5 della Legge n. 328 del 2000.                        
3. Il sistema integrato ha carattere di universalita', si fonda sui             
principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed             
opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno               
della responsabilita' delle persone, delle famiglie e delle                     
formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di                
solidarieta' sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la               
Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei                 
cittadini singoli o associati, sulla base del principio di                      
sussidiarieta', ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa.           
4. La presente legge riconosce, promuove e sostiene:                            
a) la centralita' delle comunita' locali, intese come sistema di                
relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le                       
organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e                      
responsabilita', per promuovere il miglioramento della qualita' della           
vita e delle relazioni tra le persone;                                          
b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni              
significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona,             
attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilita'            
tra donne e uomini;                                                             
c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di              
rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli            
utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di                
relazione con le organizzazioni sindacali;                                      
d) le iniziative di reciprocita' e di auto aiuto delle persone e                
delle famiglie che svolgono compiti di cura;                                    
e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al           
sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone           
in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;                  
f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico-fisico              
dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte            
che li riguardano.                                                              
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 3, 38 e 120 della della Costituzione e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti             
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di                 
religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.            
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine                    
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la                   
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della                  
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori                
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.".                   
"Art. 38                                                                        
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per           
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.                     
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi,             
adeguati alle loro esigere di vita in caso di infortunio, malattia,             
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.                           
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e                        
all'avviamento professionale.                                                   
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti            
predisposti o integrati dallo Stato.                                            
L'assistenza privata e' libera.".                                               
"Art. 120                                                                       
La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o             
transito tra le regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in           
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra            
le regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in                   
qualunque parte del terrirorio nazionale.                                       
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta'                
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato                  
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa                   
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza           
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica           
o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli                  
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,            
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge              
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi                
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del             
principio di leale collaborazione.".                                            
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge 8 novembre 2000,            
n. 328 concernente Legge quadro per la realizzazione del sistema                
integrato di interventi e servizi sociali e' il seguente:                       
"Art. 1 - Principi generali e finalita'                                         
omissis                                                                         
4. Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle                    
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli                   
organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della              
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale,            
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di             
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con           
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel             
settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione             
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.                          
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti                 
pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione            
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non                
lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione,                    
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione              
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il             
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi              
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione           
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di            
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.                  
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 2 della Costituzione e' il seguente:                      
"Art. 2                                                                         
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,           
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua              
personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di               
solidarieta' politica, economica e sociale.".                                   
4) Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 118                                                                       
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per             
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta'            
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di                      
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.                                
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di                
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge                 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.                          
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e                  
Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma             
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e                       
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.                    
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono             
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo                
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del                  
principio di sussidiarieta'.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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