REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

           TITOLO II                                                            
      DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE                        
          Art. 2                                                                
Autorita' competente                                                            
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi           
regionali e  all'applicazione delle sanzioni amministrative                     
tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal                   
dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali            
o da un suo delegato.                                                           
2. Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di                 
tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di                
tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul            
diniego o la revoca di agevolazioni.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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