REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 2                                                                
Sviluppo del sistema informativo regionale                                      
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo                
regionale, secondo le finalita' di cui alle leggi regionali 19 aprile           
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e n. 30 del               
1988, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -             
Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti           
autorizzazioni di spesa:                                                        
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia                  
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19                 
aprile 1975, n. 24)" Esercizio 2004: Euro 500.000,00                            
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,             
L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2004: Euro 95.000,00                     
c) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi            
interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R.             
26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2004: Euro 191.650,00                         
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano                
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio           
2004: Euro 14.413.350,00.                                                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 concerne Formazione di              
una cartografia regionale.                                                      
2) La legge regionale 26 luglio 1988, n.30 e' citata alla nota 1                
dell'art. 1.                                                                    
3) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 e' citata alla nota 1 del           
presente articolo.                                                              
4) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30            
concernente Costituzione del Sistema informativo regionale e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Interventi per la realizzazione del Sistema informativo              
1. Per l'impianto ed il funzionamento del SIR la Regione, nei limiti            
degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali,                  
provvede al finanziamento:                                                      
a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del SIR            
nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;                           
b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi             
informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze                 
finalizzate alla rappresentazione dell'economia regionale e delle               
dinamiche connesse, nonche' per l'esecuzione di rilevazioni che                 
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello              
nazionale e comunitario;                                                        
c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del                    
personale delle strutture di coordinamento, nonche' di borse di                 
studio regionali per stage presso le strutture del SIR, per tesi di             
laurea o ricerche di interesse regionale;                                       
d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei                
dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso               
alle informazioni del SIR.                                                      
2. La Regione concorre altresi' al finanziamento:                               
a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di                  
software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti              
telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed             
organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a                
carattere specialistico;                                                        
b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo              
impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo           
agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di                  
procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base                 
informativa definiti su base regionale;                                         
c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per             
l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere             
effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei               
diritti di cui all'art. 4;                                                      
d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di            
valore strategico per la costruzione del SIR, nonche' per il concorso           
alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle intese                
all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi                    
informativi privati e SIR.                                                      
3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le               
modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente                  
articolo.".                                                                     
5) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30            
e' citato alla nota 4 del presente articolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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