REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"

          Art. 2                                                                
Partecipazione della Regione                                                    
1. La partecipazione della Regione avviene nel quadro di                        
un'iniziativa di alto livello culturale che dovra' vedere il                    
coinvolgimento delle Universita' di Parma e Torino nella definizione            
delle strategie regionali sui temi di cui all'articolo 1, comma 2,              
lettera a) ed e' subordinata alla condizione che all'Associazione               
partecipi la Regione Piemonte e che l'atto costitutivo e lo statuto             
dell'Associazione, informati ai principi democratici su cui si basa             
lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedano:                             
a) l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalita'                 
giuridica ai sensi dell'articolo 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361             
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di           
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle            
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'Allegato            
1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)";                                           
b) il perseguimento senza fini di lucro delle finalita' di cui                  
all'articolo 1, comma 2.                                                        
2. Il Presidente della Regione, o suo delegato, e' autorizzato a                
compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione              
della Regione Emilia-Romagna all'Associazione.                                  
3. I diritti inerenti la qualita' di socio fondatore sono esercitati            
dal Presidente della Regione, o suo delegato.                                   
4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere                    
previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai              
fini della verifica delle condizioni di permanenza del vincolo                  
associativo.                                                                    
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 concernente            
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di            
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle            
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato            
1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:                              
"Art. 1 - Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica              
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le              
fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la            
personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato                   
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito                
presso le prefetture.                                                           
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica,                   
sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la            
rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui               
provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti            
allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La              
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione           
della domanda.                                                                  
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state                     
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento           
per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e            
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.              
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea               
documentazione allegata alla domanda.                                           
5. Entro il terine di centoventi gioni dalla data di presentazione              
della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.                              
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione                
ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro           
il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai                  
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono                     
presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta            
giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego             
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.                   
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo'             
essere concesso dal prefetto d'ufficio, in caso di ingiustificata               
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.                
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro              
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente                     
regolamento.                                                                    
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6              
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare                     
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle                         
informazioni.                                                                   
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da            
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del              
presente regolamento, sentito il Ministro dell'Interno, sono                    
determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche            
che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le           
attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa            
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla             
richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai           
sensi dei commi 5 e 6.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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