LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione avviene nel quadro di
un'iniziativa di alto livello culturale che dovra' vedere il
coinvolgimento delle Universita' di Parma e Torino nella definizione
delle strategie regionali sui temi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a) ed e' subordinata alla condizione che all'Associazione
partecipi la Regione Piemonte e che l'atto costitutivo e lo statuto
dell'Associazione, informati ai principi democratici su cui si basa
lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedano:
a) l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalita'
giuridica ai sensi dell'articolo 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'Allegato
1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)";
b) il perseguimento senza fini di lucro delle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Il Presidente della Regione, o suo delegato, e' autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all'Associazione.
3. I diritti inerenti la qualita' di socio fondatore sono esercitati
dal Presidente della Regione, o suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere
previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai
fini della verifica delle condizioni di permanenza del vincolo
associativo.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 concernente
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato
1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 1 - Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le
fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito
presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica,
sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui
provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti
allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il terine di centoventi gioni dalla data di presentazione
della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione
ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro
il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono
presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta
giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo'
essere concesso dal prefetto d'ufficio, in caso di ingiustificata
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle
informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sentito il Ministro dell'Interno, sono
determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche
che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai
sensi dei commi 5 e 6.".