REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

          CAPO I                                                                
     Finalita', ambito di applicazione, funzioni                                
          Art. 2                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme              
della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed                  
indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con            
determinate sostanze pericolose.                                                
2. Per le finalita' di cui al comma 1:                                          
a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la                
Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme                   
tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e                
procedurali;                                                                    
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle                       
informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine            
di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di             
incidenti rilevanti.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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