LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 2
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un
diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi,
in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati,
omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o
servizi:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o
sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
c) delle Aziende Unita' sanitarie locali e ospedaliere;
d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli
stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai
rispettivi organi consiliari competenti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste da leggi statali
e regionali.
3. Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione
e di conciliazione dei conflitti con la finalita' di rafforzare la
tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione
delle categorie di soggetti socialmente deboli.
4. Il Difensore civico puo' altresi' segnalare eventuali disfunzioni
riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la
collaborazione, per il perseguimento delle finalita' di imparzialita'
e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo
97 della Costituzione.
5. Il Difensore civico puo' inoltre intervenire invitando i soggetti,
pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale e
le societa', associazioni o consorzi cui partecipa la Regione a
fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti
sussistono i soli obblighi gia' previsti dalle leggi vigenti nei
confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico puo'
segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi
inviti.