LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Art. 2
Priorita' e indirizzi
per il sistema integrato di sicurezza
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono
come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza
le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza
nelle citta' e nel territorio regionale, anche con riferimento alla
riduzione dei fenomeni di illegalita' e incivilta' diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di
legalita'.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano,
in particolare, con gli altri interventi che la Regione
Emilia-Romagna svolge in materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e
dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), nonche' al contrasto della recidiva
nei comportamenti criminosi;
b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge
regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione
urbana);
c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare
riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti
locali);
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attivita' e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile), ed alla Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale), Parte terza, Titolo VI, Capo VIII;
e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge
regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione,
attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo
sport e al tempo libero), Titolo II, e alla legge regionale 20 luglio
1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei
trasporti);
f) di sicurezza ambientale;
g) di sicurezza e regolarita' del lavoro, con particolare riferimento
alle attivita' svolte dal Comitato regionale di coordinamento
competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di
cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il
lavoro);
h) di prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, con
particolare riferimento alle attivita' di vigilanza sui mezzi di
trasporto e sui cantieri stradali.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli
interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di
sicurezza.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 3
1) La Legge 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
2) La legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia
di riqualificazione urbana.
3) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali.
4) La legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 concerne Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di protezione civile.
5) La parte terza, titolo VI, capo VIII della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (concernente Riforma del sistema regionale e
locale) concerne Protezione civile.
6) Il titolo II della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35
(concernente Norme in materia di promozione, attuazione e gestione
delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo
libero) concerne Interventi per la sicurezza delle persone.
7) La legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 concerne Programma di
intervento per la sicurezza dei trasporti.
8) Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (concernente Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE,
della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro) e' il seguente:
"Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri del Lavoro e della
Previdenza sociale e della Sanita', previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di
interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.".