REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

          Art. 2                                                                
Conferenza territoriale sociale e sanitaria                                     
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria                  
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna.                                
2. Alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo             
11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche e di             
cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme            
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione             
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in quanto non           
in contrasto con la presente legge.                                             
3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che                     
assicurino la piena integrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli              
nell'ambito del Servizio sanitario regionale, il Commissario                    
straordinario degli Istituti medesimi e' invitato permanentemente,              
senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Il Direttore             
generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Sant'Orsola-Malpighi            
e' invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese            
con l'Universita' degli studi di Bologna disciplinano la                        
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza,                    
relativamente alle materie di reciproco interesse.                              
4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento della                     
Conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali                   
adottate in attuazione dell'articolo 11, comma 3 della legge                    
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, tenendo conto della            
peculiare complessita' organizzativa e territoriale dell'Azienda. La            
Conferenza disciplina le modalita' della partecipazione dei Consigli            
comunali e del Consiglio provinciale alla definizione dei Piani                 
attuativi locali.                                                               
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2,           
la Conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche             
delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione             
ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla Conferenza,           
di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di              
loro competenza.                                                                
6. L'Ufficio di presidenza della Conferenza, istituito ai sensi                 
dell'articolo 7, comma 5 della presente legge, esprime parere sulla             
nomina del Direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la            
verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo             
n. 502 del 1992 e successive modifiche, la Conferenza puo' chiedere             
alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche           
al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una            
situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di           
legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' della                
amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella                
realizzazione del Piano attuativo locale.                                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n.19             
(concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale             
ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto            
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:                            
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria                          
1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria                  
composta:                                                                       
a) dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di                
ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati,                      
individuati nell'ambito dell'esecutivo;                                         
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato                  
nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di            
cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede                      
universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la               
partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed                  
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.               
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti            
ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto                 
legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di               
servizi sociali:                                                                
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e,              
secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al                
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali           
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';                               
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica                       
dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito                     
territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e             
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A              
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad           
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;                        
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende            
sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui           
relativi aggiornamenti annuali;                                                 
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di                      
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio                    
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini           
del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8             
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;                               
e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di                   
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto           
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi            
sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la            
salute previsti dal Piano sanitario regionale;                                  
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e            
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e                   
Universita';                                                                    
g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della           
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori               
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed                  
eventualmente integrati dalle Aziende.                                          
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al               
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale                  
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della           
Conferenza.                                                                     
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo                 
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla            
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione                  
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in              
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella                  
deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri puo'              
essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unita' sanitaria locale                
ricomprenda piu' di cinque distretti, sino ad includere un                      
rappresentante per ogni distretto.                                              
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle                
sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.".            
2) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
(concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per           
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali) e' il seguente:                                                        
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria                          
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12                
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario                
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di                     
Conferenza territoriale sociale e sanitaria.                                    
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle                   
funzioni gia' esercitate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19             
del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di            
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto           
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi            
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per             
la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le            
attivita' territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del             
DLgs n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le            
indicazioni dei Piani di zona.".                                                
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 12 maggio              
1994, n. 19 (concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario           
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e' il seguente:                    
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria                          
omissis                                                                         
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie                 
locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze               
territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al               
comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale                  
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della           
Conferenza.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
4) Il testo dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto Legislativo 30                
dicembre 1992, n. 502 (concernente Riordino della disciplina in                 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre               
1992, n. 421) e successive modifiche e' il seguente:                            
"Art. 3-bis - Direttore generale, direttore amministrativo e                    
direttore sanitario                                                             
omissis                                                                         
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore                    
generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il             
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere           
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,               
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui           
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre           
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica           
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore            
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.                                    
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina