REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

          Art. 2                                                                
Principi e finalita'                                                            
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita':                
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di                
crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita,             
con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale,            
della solidarieta' e della cittadinanza attiva come temi coessenziali           
all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere               
alla prevenzione dell'esclusione sociale;                                       
b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con                   
aumentata consapevolezza dei temi sociali;                                      
c) consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli                
adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio           
dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di               
formazione permanente;                                                          
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante                 
risorsa della comunita', attraverso progetti finalizzati a soddisfare           
i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione             
civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;                             
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di             
servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n.           
64 del 2001, ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli               
Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni           
di orientamento, programmazione e formazione;                                   
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunita' regionale,                
nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei                
progetti di servizio civile volontario;                                         
g) valorizzare, ai sensi della legge n. 230 del 1998, il diritto                
soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli                   
eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e                
della solidarieta', la cooperazione decentrata, gli scambi ed i                 
gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali                 
efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di                 
degenerazione armata dei conflitti.                                             
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               
3) La legge 8 luglio 1998, n.230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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