LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
Art. 2
Principi e finalita'
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita':
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di
crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita,
con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale,
della solidarieta' e della cittadinanza attiva come temi coessenziali
all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere
alla prevenzione dell'esclusione sociale;
b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con
aumentata consapevolezza dei temi sociali;
c) consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli
adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio
dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di
formazione permanente;
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante
risorsa della comunita', attraverso progetti finalizzati a soddisfare
i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione
civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di
servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n.
64 del 2001, ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli
Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni
di orientamento, programmazione e formazione;
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunita' regionale,
nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei
progetti di servizio civile volontario;
g) valorizzare, ai sensi della legge n. 230 del 1998, il diritto
soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli
eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e
della solidarieta', la cooperazione decentrata, gli scambi ed i
gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali
efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di
degenerazione armata dei conflitti.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.
3) La legge 8 luglio 1998, n.230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.