REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

          Art. 2                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme              
della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed                  
indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei              
consumi energetici.                                                             
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita             
la competente Commissione consiliare:                                           
a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della                  
presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative,                 
tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione             
del consumo energetico;                                                         
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione            
della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni            
in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi                
energetici;                                                                     
c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione           
in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione              
delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli              
ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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