REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

          Art. 2                                                                
Ambito di applicazione della legge                                              
1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione di           
alimenti e bevande.                                                             
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto           
in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali            
o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.                           
3. La presente legge disciplina altresi' le attivita' di                        
somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante                      
distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali                 
attivita', quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte           
in locali non aperti al pubblico.                                               
4. La presente legge non si applica alle attivita' disciplinate dalle           
seguenti disposizioni:                                                          
a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e                
Titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di              
esercizio delle attivita' agrituristiche e del turismo rurale;                  
nell'ambito di tali attivita', l'esercizio della somministrazione di            
alimenti e bevande e' effettuato sulla base del possesso                        
dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;                 
b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale            
del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate,           
ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura                    
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;                
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235                
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio           
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da              
parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo            
delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25            
agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento            
e sull'attivita' dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3,             
comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi                    
dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;                                 
d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo                 
dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a           
carattere familiare denominato "bed & breakfast").                              
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo del Titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26            
(Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed                 
interventi per la loro promozione - abrogazione della L.R. 11 marzo             
1987, n. 8) concerne:                                                           
"Norme per l'esercizio dell'agriturismo".                                       
2) Il testo dell'articolo 3, commi 4 e 5 della legge n. 287 del 1991            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni                                         
omissis                                                                         
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,             
del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le                         
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative -            
e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della               
legge 23 agosto 1988, n. 400, le Regioni - sentite le organizzazioni            
di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale -                
fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il                
numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I              
criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli            
esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e           
di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di                 
consumo extradomestico.                                                         
5. Il Comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di cui al                
comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6,            
stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio                 
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.                   
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'articolo 3, comma 5 del Decreto del Presidente della           
Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione           
del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla                       
somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati)             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Associazioni e circoli non aderenti ad enti o                         
organizzazioni nazionali con finalita' assistenziali                            
(omissis)                                                                       
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che            
lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'               
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo           
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita                   
associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita'                    
istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle                      
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi           
che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6,                  
lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui                    
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.                                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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