REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Integrazioni all'articolo 1                                                     
della Legge regionale n. 20 del 2002                                            
1. Nell'articolo 1 della Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme            
contro la vivisezione), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti               
commi:                                                                          
"2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da                
parte delle Universita' degli Studi aventi sede legale nella regione            
Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.                
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle                  
metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonche'           
di monitoraggio e valutazione dell'attivita' complessivamente svolta            
dai Comitati di cui al comma 2 bis, e' istituito il Comitato etico              
regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e                 
modalita' di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale,               
sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa            
dai Rettori delle Universita' degli Studi aventi sede legale nel                
territorio della regione.".                                                     
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale n. 20 del 2002, cosi'            
come integrato dalla presente legge, e' il seguente:                            
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali                   
dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e                 
didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali                    
innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.                    
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione                   
realizza appositi accordi con Universita' ed Istituti scientifici.              
2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte           
delle Universita' degli Studi aventi sede legale nella regione                  
Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.                
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle                  
metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonche'           
di monitoraggio e valutazione dell'attivita' complessivamente svolta            
dai Comitati di cui al comma 2 bis, e' istituito il Comitato etico              
regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e                 
modalita' di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale,               
sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa            
dai Rettori delle Universita' degli Studi aventi sede legale nel                
territorio della regione.".                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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