LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Integrazioni all'articolo 1
della Legge regionale n. 20 del 2002
1. Nell'articolo 1 della Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme
contro la vivisezione), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti
commi:
"2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da
parte delle Universita' degli Studi aventi sede legale nella regione
Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle
metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonche'
di monitoraggio e valutazione dell'attivita' complessivamente svolta
dai Comitati di cui al comma 2 bis, e' istituito il Comitato etico
regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e
modalita' di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa
dai Rettori delle Universita' degli Studi aventi sede legale nel
territorio della regione.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale n. 20 del 2002, cosi'
come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali
dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e
didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali
innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione
realizza appositi accordi con Universita' ed Istituti scientifici.
2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte
delle Universita' degli Studi aventi sede legale nella regione
Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle
metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonche'
di monitoraggio e valutazione dell'attivita' complessivamente svolta
dai Comitati di cui al comma 2 bis, e' istituito il Comitato etico
regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e
modalita' di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa
dai Rettori delle Universita' degli Studi aventi sede legale nel
territorio della regione.".