REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  1 - Ambito di applicazione                                      
          Art.  2 - Principi generali                                           
CAPO II - Il sistema formativo                                                  
Sezione I - Elementi fondamentali del sistema formativo                         
          Art.  3 - Natura e caratteristiche del sistema formativo              
          Art.  4 - Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle            
qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo                         
          Art.  5 - Riconoscimenti e certificazioni                             
          Art.  6 - Libretto formativo personale                                
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione                               
          Art.  7 - Qualificazione delle risorse umane                          
          Art.  8 - Ricerca e innovazione                                       
          Art.  9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo                
          Art.  10 - Percorsi formativi nei luoghi di lavoro                    
          Art.  11 - Orientamento                                               
          Art.  12 - L'istruzione e la formazione professionale per             
le persone in stato di disagio e in situazione di handicap                      
Sezione III - Finanziamento delle attivita' e sistema informativo               
          Art.  13 - Finanziamento dei soggetti e delle attivita'               
          Art.  14 - Assegni formativi                                          
          Art.  15 - Monitoraggio, valutazione e controllo degli                
interventi finanziati                                                           
          Art.  16 - Sistema informativo                                        
CAPO III - L'istruzione e la formazione professionale                           
Sezione I - Scuola dell'infanzia                                                
          Art.  17 - Finalita'                                                  
          Art.  18 - Continuita' dei percorsi educativi e di                    
istruzione                                                                      
          Art.  19 - Qualificazione dell'offerta educativa                      
Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento                     
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche                                    
          Art.  20 - Interventi a sostegno del successo formativo               
          Art.  21 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni            
scolastiche                                                                     
          Art.  22 - Centri di servizio e di consulenza per le                  
istituzioni scolastiche autonome                                                
          Art.  23 - Integrazione fra le politiche scolastiche e le             
politiche sociali e sanitarie                                                   
          Art.  24 - Interventi per la continuita' didattica                    
          Art.  25 - Arricchimento dell'offerta formativa                       
Sezione III - Integrazione fra l'istruzione e la formazione                     
professionale                                                                   
          Art.  26 - Disposizioni generali                                      
          Art.  27 - Biennio integrato nell'obbligo formativo                   
Sezione IV - Formazione professionale                                           
          Art.  28 - Finalita'                                                  
          Art.  29 - Tipologie                                                  
          Art.  30 - Accesso alla formazione professionale iniziale             
          Art.  31 - Programmazione                                             
          Art.  32 - Standard formativi e certificazioni                        
          Art.  33 - Accreditamento                                             
          Art.  34 - Autorizzazione e riconoscimento delle attivita'            
          Art.  35 - Qualificazione del sistema                                 
          Art.  36 - Formazione degli apprendisti                               
          Art.  37 - Scuole regionali specializzate                             
          Art.  38 - Formazione nella pubblica amministrazione                  
          Art.  39 - Disposizioni finali                                        
Sezione V - Educazione degli adulti                                             
          Art.  40 - Apprendimento per tutta la vita                            
          Art.  41 - Educazione degli adulti                                    
          Art.  42 - Programmazione e attuazione degli interventi               
          Art.  43 - Universita' della terza eta'                               
CAPO IV - Programmazione generale e territoriale                                
          Art.  44 - Programmazione generale                                    
          Art.  45 - Programmazione territoriale                                
          Art.  46 - Conferenze provinciali di coordinamento                    
CAPO V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione           
sociale                                                                         
          Art.  47 - Collaborazione istituzionale e concertazione               
sociale                                                                         
          Art.  48 - Partecipazione sociale. Consulte regionali                 
          Art.  49 - Conferenza regionale per il sistema formativo              
          Art.  50 - Comitato di coordinamento istituzionale                    
          Art.  51 - Commissione regionale tripartita                           
          Art.  52 - Concertazione a livello territoriale                       
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali                                     
          Art.  53 - Norme transitorie                                          
          Art.  54 - Modifiche di norme                                         
          Art.  55 - Abrogazioni                                                
          Art.  56 - Norma finanziaria                                          
CAPO I                                                                          
Principi generali                                                               
          Art. 1                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei             
principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria             
normativa e la propria attivita' amministrativa nelle materie                   
dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione            
della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e                        
professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi              
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro.                                                          
2. La Regione assume altresi' l'ordinamento nazionale dell'istruzione           
a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla            
qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di                
istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito              
dalla legislazione nazionale.                                                   
3. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i              
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e                 
formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi                 
dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla               
quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali              
materie, in modo che siano garantite le pari opportunita' e                     
l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei              
cittadini.                                                                      
4. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo             
degli Enti locali e delle autonomie funzionali.                                 
5. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte                
della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative                 
relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti            
fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni gia'                
disciplinate dalla legislazione nazionale vigente ed in particolare             
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di                  
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59).                                                                            
6. La presente legge individua altresi' i principi generali cui si              
ispira la legislazione  regionale nelle materie che ne costituiscono            
oggetto.                                                                        
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:                       
"Art. 117                                                                       
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel           
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti                      
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.                   
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:                      
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti              
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione                 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;           
b) immigrazione;                                                                
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;                       
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed             
esplosivi;                                                                      
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della              
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello            
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;                                  
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum                   
statali; elezione del Parlamento europeo;                                       
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli              
Enti pubblici nazionali;                                                        
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia                     
amministrativa locale;                                                          
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;                                       
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;              
giustizia amministrativa;                                                       
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni                      
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su           
tutto il territorio nazionale;                                                  
n) norme generali sull'istruzione;                                              
o) previdenza sociale;                                                          
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali           
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;                                     
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi                        
internazionale;                                                                 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo           
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,                 
regionale e locale; opere dell'ingegno;                                         
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.                  
Sono materie di legislazione concorrente quelle relativa a: rapporti            
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con              
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva                      
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con eslcusione della                
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca               
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori              
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;           
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;            
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della                    
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale                  
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione            
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del               
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e            
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di                    
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;              
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle                
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'             
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi                       
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.                          
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni              
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.              
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle                 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla             
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono                         
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli            
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura                 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di                  
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.                       
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di                    
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'                  
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le           
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in              
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle            
funzioni loro attribuite.                                                       
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena               
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed             
economica e prouovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle             
cariche elettive.                                                               
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni           
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con                     
individuazione di organi comuni.                                                
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi              
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei            
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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