REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai               
sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, con la                 
presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il                 
personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione,                 
somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e               
promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di                      
prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.                               
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
1) Il testo dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 117                                                                       
omissis                                                                         
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti            
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con              
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva                      
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della                
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca               
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori              
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;           
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;            
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della                    
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale                  
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione            
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del               
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e            
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di                    
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;              
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle                
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'             
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi                       
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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