REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale             
n. 20 del 2000                                                                  
          Art.  2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n.            
24 del 2001                                                                     
          Art.  3 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale             
n. 24 del 2001                                                                  
          Art.  4 - Integrazioni all'articolo 20 della legge                    
regionale n. 24 del 2001                                                        
          Art.  5 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge                   
regionale n. 24 del 2001                                                        
          Art.  6 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale             
n. 24 del 2001                                                                  
          Art.  7 - Integrazione all'articolo 31 della legge                    
regionale n. 24 del 2001                                                        
          Art.  8 - Integrazione all'articolo 34 della legge                    
regionale n. 24 del 2001                                                        
          Art.  9 - Integrazione all'articolo 41 della legge                    
regionale n. 24 del 2001                                                        
          Art.  10 - Integrazione all'articolo 3 della legge                    
regionale n. 31 del 2002                                                        
          Art.  11 - Sostituzione dell'articolo 34 della legge                  
regionale n. 31 del 2002                                                        
          Art.  12 - Abrogazione dell'articolo 35 della legge                   
regionale n. 31 del 2002                                                        
          Art.  13 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale            
n. 31 del 2002 che modifica la legge regionale n. 35 del 1984                   
          Art.  14 - Sostituzione dell'articolo 37 della legge                  
regionale n. 31 del 2002                                                        
          Art.  15 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale             
n. 37 del 2002                                                                  
          Art.  16 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale n.           
37 del 2002                                                                     
          Art.  17 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n.           
37 del 2002                                                                     
          Art.  18 - Modifica al Capo II del Titolo II della legge              
regionale n. 37 del 2002                                                        
          Art.  19 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge                   
regionale n. 37 del 2002                                                        
          Art.  20 - Integrazione della legge regionale n. 37 del               
2002                                                                            
          Art.  21 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n.           
37 del 2002                                                                     
          Art.  22 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale             
n. 37 del 2002                                                                  
          Art.  23 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale             
n. 37 del 2002                                                                  
          Art.  24 - Integrazione della legge regionale n. 37 del               
2002                                                                            
          Art.  25 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale            
n. 37 del 2002                                                                  
          Art.  26 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale             
n. 37 del 2002                                                                  
          Art.  27 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale            
n. 37 del 2002                                                                  
          Art.  28 - Disposizioni transitorie in merito ai pareri               
sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche                                 
          Art.  29 - Disposizioni transitorie in merito alle                    
procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica             
          Art.  30 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Modifiche all'articolo 43                                                       
della legge regionale n. 20 del 2000                                            
1. Il comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2000,             
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e'              
abrogato.                                                                       
2. Al comma 6-ter dell'articolo 43  della legge regionale n. 20 del             
2000, l'inciso: ", 6" e' eliminato.                                             
NOTE AL TITOLO                                                                  
1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne: "Disciplina                
generale  sulla tutela e l'uso del territorio".                                 
2) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne: "Disciplina                
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo".                       
3) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concerne: "Disciplina             
generale dell'edilizia".                                                        
4) La legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 concerne: "Disposizioni           
regionali in materia di espropri".                                              
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale n. 20            
del 2000 era il seguente:                                                       
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente           
legge                                                                           
omissis                                                                         
6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e                 
adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i                 
Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data                
successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente             
legge, tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di            
approvazione del medesimo piano.                                                
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 6 ter dell'art. 43 della legge regionale n. 20            
del 2000, citata alla nota al titolo, e cosi' come modificato dalla             
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente           
legge                                                                           
omissis                                                                         
6-ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici                   
vigenti, ai sensi dei commi 5 e 6-bis, possono dare atto con la                 
deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione             
che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e             
per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle           
osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47           
del 1978, dichiari espressamente la conformita' degli strumenti                 
comunali alla pianificazione sovraordinata.".                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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