LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Funzioni provinciali TITOLO II - NORME
SULL'AUTOTRASPORTO
Art. 3 - Commissioni provinciali per l'autotrasporto
Art. 4 - Commissione regionale per l'autotrasporto
Art. 5 - Controllo sull'osservanza delle tariffe a
forcella TITOLO III - NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI
Art. 6 - Esami per il conseguimento di idoneita'
professionali
Art. 7 - Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e
istruttore di autoscuola
Art. 8 - Corsi di formazione professionale TITOLO IV -
NORME SU SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO
Art. 9 - Scuole nautiche
Art. 10 - Officine per la revisione auto TITOLO V -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 - Sanzioni
Art. 12 - Revisione degli allegati
Art. 13 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
ALLEGATI
ALLEGATO A Diritti di segreteria e gettoni di presenza ALLEGATO B
Esami per l'autotrasporto ALLEGATO C Esami per l'attivita' di
consulenza ALLEGATO D Esami per insegnante e istruttore di autoscuola
ALLEGATO E Requisiti per le scuole nautiche
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto
e di motorizzazione civile di cui all'articolo 105, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei
procedimenti amministrativi e dell'uniformita' nel trattamento degli
utenti, nonche' il miglioramento della qualificazione degli operatori
nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della
nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di
sicurezza generale e di sostenibilita' dello sviluppo economico e
sociale.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in
merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui
all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998,
restano ferme le disposizioni statali in materia.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo n. 112
del 1998 e' il seguente:
"Art. 105 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
omissis
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo
4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti
e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per
l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo
nazionale degli autotrasportatori.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' riportato alla nota 1) al
presente articolo.