REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Funzioni provinciali TITOLO II - NORME                      
SULL'AUTOTRASPORTO                                                              
          Art.  3 -   Commissioni provinciali per l'autotrasporto               
          Art.  4 - Commissione regionale per l'autotrasporto                   
          Art.  5 - Controllo sull'osservanza delle tariffe a                   
forcella TITOLO III - NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI                       
          Art.  6 - Esami per il conseguimento di idoneita'                     
professionali                                                                   
          Art.  7 - Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e               
istruttore di autoscuola                                                        
          Art.  8 - Corsi di formazione professionale TITOLO IV -               
NORME SU SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO                       
          Art.  9 - Scuole nautiche                                             
          Art.  10 - Officine per la revisione auto TITOLO V -                  
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
          Art.  11 - Sanzioni                                                   
          Art.  12 - Revisione degli allegati                                   
          Art.  13 - Abrogazioni e disposizioni transitorie                     
ALLEGATI                                                                        
ALLEGATO A Diritti di segreteria e gettoni di presenza ALLEGATO B               
Esami per l'autotrasporto ALLEGATO C Esami per l'attivita' di                   
consulenza ALLEGATO D Esami per insegnante e istruttore di autoscuola           
ALLEGATO E Requisiti per le scuole nautiche                                     
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per                   
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto           
e di motorizzazione civile di cui all'articolo 105, comma 3, del                
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e           
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).                     
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei             
procedimenti amministrativi e dell'uniformita' nel trattamento degli            
utenti, nonche' il miglioramento della qualificazione degli operatori           
nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della             
nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di                    
sicurezza generale e di sostenibilita' dello sviluppo economico e               
sociale.                                                                        
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in                 
merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui                       
all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998,             
restano ferme le disposizioni statali in materia.                               
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo n. 112           
del 1998 e' il seguente:                                                        
"Art. 105 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali                  
omissis                                                                         
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo            
4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:                       
a)  alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta               
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;                                       
b)  al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di                  
veicoli a motore;                                                               
c)  agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti            
e istruttori di autoscuola;                                                     
d)  al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per           
l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle                
imprese autorizzate;                                                            
e)  al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a                   
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;                
f)  al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto               
proprio;                                                                        
g)  agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di                 
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di                
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la            
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;                                  
h)  alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo           
nazionale degli autotrasportatori.".                                            
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo 31               
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi           
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo            
I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' riportato alla nota 1) al               
presente articolo.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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