REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
TITOLO I - NORME GENERALI                                                       
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Definizione e attivita' distintive delle agenzie            
di viaggio e turismo                                                            
          Art.  3 - Attivita' accessorie delle agenzie di viaggio e             
turismo                                                                         
          Art.  4 - Competenze della Provincia                                  
          Art.  5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e            
turismo                                                                         
          Art.  6 - Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia            
di viaggio e turismo                                                            
          Art.  7 - Uffici biglietteria                                         
          Art.  8 - Contenuto dell'autorizzazione                               
          Art.  9 - Requisiti strutturali                                       
          Art.  10 - Requisiti professionali                                    
          Art.  11 - Chiusura temporanea dell'agenzia                           
          Art.  12 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo TITOLO           
II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO                      
          Art.  13 - Deposito cauzionale                                        
          Art.  14 - Garanzia assicurativa                                      
          Art.  15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e                
opuscoli informativi                                                            
          Art.  16 - Agenzie sicure in Emilia-Romagna                           
          Art.  17 - Fondo di garanzia danni TITOLO III - ATTIVITA'             
DI ALTRI SOGGETTI                                                               
          Art.  18 - Associazioni senza scopo di lucro                          
          Art.  19 - Attivita' di organizzazione di viaggi in forma             
non professionale                                                               
          Art.  20 - Commercializzazione di servizi turistici                   
          Art.  21 - Servizi di prenotazione turistica negli IAT                
TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. SANZIONI                  
AMMINISTRATIVE                                                                  
          Art.  22 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione                   
          Art.  23 - Sanzioni amministrative TITOLO V - DISPOSIZIONI            
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI                                               
          Art.  24 - Abrogazioni                                                
          Art.  25 - Norma transitoria                                          
          Art.  26 - Norma finanziaria                                          
TITOLO I                                                                        
NORME GENERALI                                                                  
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attivita' di                  
produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi             
turistici in forma professionale e non professionale, in base                   
all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della Legge 15 marzo              
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e                
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica              
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del DLgs 31           
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi           
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), della Legge 29 marzo 2001, n.              
135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto            
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.                    
2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e                 
turismo si informa ai principi dell'articolo 2 della L.R. 21 aprile             
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ed ai seguenti              
principi:                                                                       
a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, ai sensi                    
dell'articolo 118, primo comma della Costituzione;                              
b) semplificazione dell'azione amministrativa;                                  
c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della                      
responsabilita' amministrativa;                                                 
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le                   
necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e                      
concertazione;                                                                  
e) salvaguardia e tutela del consumatore.                                       
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attivita' di                     
organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne              
l'affidabilita' e di innalzare gli standard di qualita' dei servizi             
offerti alla clientela.                                                         
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 117                                                                       
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel           
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti                      
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.                   
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:                      
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti              
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione                 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;           
b) immigrazione;                                                                
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;                       
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed             
esplosivi;                                                                      
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della              
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello            
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;                                  
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum                   
statali; elezione del Parlamento Europeo;                                       
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli              
enti pubblici nazionali;                                                        
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia                     
amministrativa locale;                                                          
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;                                       
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;              
giustizia amministrativa;                                                       
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni                      
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su           
tutto il territorio nazionale;                                                  
n) norme generali sull'istruzione;                                              
o) previdenza sociale;                                                          
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali           
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;                                     
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi                        
internazionale;                                                                 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo           
statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione statale,                 
regionale e locale; opere dell'ingegno;                                         
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.                  
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti            
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con              
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva                      
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della                
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca               
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori              
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;           
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;            
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della                    
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale                  
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione            
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del               
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e            
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di                    
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;              
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle                
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'             
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi                       
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.                          
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni              
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.              
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie            
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla                     
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono                         
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli            
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura                 
stabilite dalle leggi dello Stato, che disciplina le modalita' di               
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.                       
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materia di                    
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'                  
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le           
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in              
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle            
funzioni loro attribuite.                                                       
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena               
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed             
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle            
cariche elettive.                                                               
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni           
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con                     
individuazione di organi comuni.                                                
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi              
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei            
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".                        
2) Il DPCM 13 settembre 2002 concerne Recepimento dell'accordo fra lo           
Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per                       
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema                   
turistico.                                                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 3 del 1999 e' il seguente:                
"Art. 2 - Principi                                                              
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal                
presente articolo.                                                              
2. Nel ripartire le funzioni fra i livelli del governo territoriale e           
nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti            
obiettivi:                                                                      
a) la valorizzazione dell'autonomia della societa' civile e delle               
formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarieta';              
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle                
funzioni;                                                                       
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente,                     
affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture               
gia' esistenti;                                                                 
d) l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di attivita'            
che possono piu' utilmente essere svolte in tale forma sulla base di            
una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e                
qualita'.                                                                       
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli           
istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di                
sussidiarieta' ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo                          
dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del                
principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia                 
costituzionale garantita agli enti del sistema locale.                          
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:                              
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei                    
procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalita' di                   
concertazione dell'azione amministrativa;                                       
b) agevola l'esercizio delle attivita' private mediante                         
l'eliminazione di veicoli procedimentali.                                       
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:            
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o                    
incompatibili;                                                                  
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per           
la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;                           
c) provvede alla revisione delle norme di contabilita' regionale.               
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai                      
conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella             
legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri                  
generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.                 
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere                  
interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e            
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e              
agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in             
vigore della presente legge.".                                                  
4) Il testo del comma 1 dell'art. 118 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 118                                                                       
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per             
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta'            
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di                      
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.                                
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina