LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Definizione e attivita' distintive delle agenzie
di viaggio e turismo
Art. 3 - Attivita' accessorie delle agenzie di viaggio e
turismo
Art. 4 - Competenze della Provincia
Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e
turismo
Art. 6 - Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia
di viaggio e turismo
Art. 7 - Uffici biglietteria
Art. 8 - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 9 - Requisiti strutturali
Art. 10 - Requisiti professionali
Art. 11 - Chiusura temporanea dell'agenzia
Art. 12 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo TITOLO
II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 13 - Deposito cauzionale
Art. 14 - Garanzia assicurativa
Art. 15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e
opuscoli informativi
Art. 16 - Agenzie sicure in Emilia-Romagna
Art. 17 - Fondo di garanzia danni TITOLO III - ATTIVITA'
DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18 - Associazioni senza scopo di lucro
Art. 19 - Attivita' di organizzazione di viaggi in forma
non professionale
Art. 20 - Commercializzazione di servizi turistici
Art. 21 - Servizi di prenotazione turistica negli IAT
TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 22 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 23 - Sanzioni amministrative TITOLO V - DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 24 - Abrogazioni
Art. 25 - Norma transitoria
Art. 26 - Norma finanziaria
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attivita' di
produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi
turistici in forma professionale e non professionale, in base
all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della Legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del DLgs 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), della Legge 29 marzo 2001, n.
135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.
2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e
turismo si informa ai principi dell'articolo 2 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ed ai seguenti
principi:
a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, ai sensi
dell'articolo 118, primo comma della Costituzione;
b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della
responsabilita' amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le
necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e
concertazione;
e) salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attivita' di
organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne
l'affidabilita' e di innalzare gli standard di qualita' dei servizi
offerti alla clientela.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento Europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite dalle leggi dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materia di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
2) Il DPCM 13 settembre 2002 concerne Recepimento dell'accordo fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico.
Comma 2
3) Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 3 del 1999 e' il seguente:
"Art. 2 - Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal
presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni fra i livelli del governo territoriale e
nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti
obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della societa' civile e delle
formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarieta';
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle
funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente,
affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture
gia' esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di attivita'
che possono piu' utilmente essere svolte in tale forma sulla base di
una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e
qualita'.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli
istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di
sussidiarieta' ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo
dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del
principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia
costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalita' di
concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attivita' private mediante
l'eliminazione di veicoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o
incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per
la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilita' regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai
conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella
legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri
generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere
interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e
agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.".
4) Il testo del comma 1 dell'art. 118 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta'
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
omissis".