LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1 - Oggetto della riforma
Art. 2 - Principi della legge
Art. 3 - Sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 4 - Diritto alle prestazioni TITOLO II - SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO I - Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 5 - Interventi e servizi del sistema locale dei
servizi sociali a rete
Art. 6 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali
Art. 7 - Accesso al sistema dei servizi sociali a rete.
Istituzione degli sportelli sociali
Art. 8 - Interventi per la promozione sociale
Art. 9 - Politiche familiari
CAPO II - Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria
Art. 10 - Integrazione socio-sanitaria
Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
CAPO III - Disposizioni specifiche per la realizzazione di
particolari interventi
Art. 12 - Assegni di cura
Art. 13 - Interventi di sostegno economico
Art. 14 - Interventi per favorire il lavoro delle persone
disabili TITOLO III - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art. 15 - Comuni
Art. 16 - Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi
Art. 17 - Deleghe alle Aziende unita' sanitarie locali
Art. 18 - Province
Art. 19 - Regione
Art. 20 - Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti
senza scopo di lucro
Art. 21 - Altri soggetti privati TITOLO IV - RIORDINO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - AZIENDE
PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 22 - Principi e criteri per il riordino del sistema
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la
costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
Art. 24 - Istituzioni gia' amministrate dai disciolti Enti
comunali di assistenza
Art. 25 - Azienda pubblica di servizi alla persona
Art. 26 - Patrimonio dell'Azienda TITOLO V - STRUMENTI PER
LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali
Art. 28 - Sistema informativo dei servizi sociali
Art. 29 - Piani di zona
Art. 30 - Interventi sociali per lo sviluppo e la
riqualificazione urbana
Art. 31 - Programmi speciali di intervento sociale
Art. 32 - Carta dei servizi sociali
Art. 33 - Partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualita' e norme per la tutela degli utenti TITOLO VI
- STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 34 - Attivita' di formazione
Art. 35 - Autorizzazione di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari
Art. 36 - Vigilanza sui servizi e le strutture
Art. 37 - Comunicazione di avvio di attivita'
Art. 38 - Accreditamento
Art. 39 - Sanzioni
Art. 40 - Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali
Art. 41 - Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti
di servizi e prestazioni
Art. 42 - Azioni per la qualificazione delle prestazioni
professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed
acquisti di servizi e prestazioni
Art. 43 - Istruttoria pubblica per la progettazione comune
Art. 44 - Apporto del volontariato alla realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali a rete TITOLO VII - RISORSE E
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 45 - Finanziamento del sistema integrato
Art. 46 - Fondo sociale regionale
Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti
operative
Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
Art. 49 - Compartecipazione al costo delle prestazioni
Art. 50 - Fondo sociale per la non autosufficienza TITOLO
VIII - SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art. 51 - Monitoraggio ed analisi d'impatto
Art. 52 - Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di
zona TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53 - Modifiche alla L.R. 23 novembre 1988, n. 47
Art. 54 - Modifiche alla L.R. 14 agosto 1989, n. 27
Art. 55 - Modifiche alla L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
Art. 56 - Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7
Art. 57 - Modifiche alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19
Art. 58 - Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
Art. 59 - Modifiche alla L.R. 25 giugno 1996, n. 21
Art. 60 - Modifiche alla L.R. 28 agosto 1997, n. 29
Art. 61 - Modifiche alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19
Art. 62 - Modifiche alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34
Art. 63 - Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1999, n. 40
Art. 64 - Abrogazioni
Art. 65 - Decorrenza delle abrogazioni
Art. 66 - Norme transitorie
Art. 67 - Norme transitorie in materia di funzioni
socio-assistenziali gia' di competenza provinciale
Art. 68 - Pareri obbligatori
Art. 69 - Norma finanziaria
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Oggetto della riforma
1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della
Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, in armonia con la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) ed in conformita' a quanto previsto dalla L.R. 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), detta
norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e
delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, sono volti
a garantire pari opportunita' e diritti di cittadinanza sociale, a
prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio
individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali,
da condizioni di non autosufficienza, da difficolta' economiche.
3. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono:
a) prestazioni ed attivita' socio-assistenziali, finalizzate alla
promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e
le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e
di prestazioni economiche;
b) prestazioni ed attivita' socio-sanitarie, caratterizzate da
percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute
delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie
e socio-assistenziali.