REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Istituzione e finalita'                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi             
dell'articolo 47 dello Statuto, in qualita' di socio fondatore,                 
all'"Associazione Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche",             
costituita ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.                         
2. L'Associazione persegue le seguenti finalita':                               
a) promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione,              
che rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza                       
scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale,             
lo sviluppo culturale nelle scienze grastronomiche, sia a livello               
nazionale che internazionale;                                                   
b) programmazione e realizzazione delle attivita' tese alla creazione           
della "Universita' di Scienze Gastronomiche" con sedi in Pollenzo               
(Cuneo) e Colorno (Parma).                                                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 del codice civile e' il seguente:                      
"Art. 14 - Atto costitutivo                                                     
Le associazioni e le fondazioni (c.c. 12, 28, 33; disp. att. c.c. 2)            
devono essere costituite con atto pubblico.                                     
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento (c.c. 587,              
600 786; disp. att. c.c. 3, 7).".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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