LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi
dell'articolo 47 dello Statuto, in qualita' di socio fondatore,
all'"Associazione Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche",
costituita ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalita':
a) promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione,
che rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza
scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale,
lo sviluppo culturale nelle scienze grastronomiche, sia a livello
nazionale che internazionale;
b) programmazione e realizzazione delle attivita' tese alla creazione
della "Universita' di Scienze Gastronomiche" con sedi in Pollenzo
(Cuneo) e Colorno (Parma).
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14 del codice civile e' il seguente:
"Art. 14 - Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni (c.c. 12, 28, 33; disp. att. c.c. 2)
devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento (c.c. 587,
600 786; disp. att. c.c. 3, 7).".