REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
CAPO I - Finalita', ambito di applicazione, funzioni                            
          Art.  1 - Finalita' ed ambito di applicazione                         
          Art.  2 - Funzioni della Regione                                      
          Art.  3 - Funzioni delle Province                                     
CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo                                 
          Art.  4 - Comitato tecnico di valutazione dei rischi                  
          Art.  5 - Procedimento istruttorio                                    
          Art.  6 - Adempimenti dei gestori soggetti a notifica                 
          Art.  7 - Effetto domino                                              
          Art.  8 - Misure di semplificazione                                   
          Art.  9 - Certificazioni di qualita'                                  
CAPO III - Norme di pianificazione e di salvaguardia                            
          Art.  10 - Piani di emergenza                                         
          Art.  11 - Consultazione della popolazione                            
          Art.  12 - Adeguamento dei Piani territoriali di                      
coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per           
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante            
          Art.  13 - Norme di salvaguardia per le zone interessate da           
stabilimenti a rischio di incidente rilevante                                   
          Art.  14 - Catasto degli stabilimenti a rischio di                    
incidente rilevante                                                             
          Art.  15 - Misure di controllo                                        
CAPO IV - Norme finali                                                          
          Art.  16 - Sanzioni                                                   
          Art.  17 - Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995              
          Art.  18 - Integrazione della legge regionale n. 20 del               
2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone                   
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante                    
          Art.  19 - Displina transitoria                                       
          Art.  20 - Abrogazione di norme                                       
          CAPO I                                                                
     Finalita', ambito di applicazione, funzioni                                
          Art. 1                                                                
Finalita' ed ambito di applicazione                                             
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia           
di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                   
determinate sostanze pericolose e le modalita' di coordinamento dei             
diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di                  
realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza            
della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della                
direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al              
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto             
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                   
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose).                                               
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui             
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999                
salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.                     
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano                     
applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334           
del 1999 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo           
3.                                                                              
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 concerne             
Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti                 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.                         
2) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 concerne Attuazione            
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di                  
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.               
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto             
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa           
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                   
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 2 - Ambito di applicazione                                                
4. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono                 
presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle           
indicate nell'allegato I.                                                       
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 4 - Esclusioni                                                            
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:                         
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;                        
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;                              
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo                 
intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via                 
aerea;                                                                          
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le                 
stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui                    
all'articolo 2, comma 1;                                                        
e) l'attivita' delle industrie estrattive di cui al decreto                     
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione             
ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;            
f) le discariche di rifiuti;                                                    
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le soste           
tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna               
delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni           
condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli             
scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;                            
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le                 
tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro                        
dell'Ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.           
261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le                
attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi,              
gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3,           
4 del citato decreto 20 ottobre 1998.                                           
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina             
del presente decreto:                                                           
a) quando svolgono attivita' di carico, scarico o travaso di sostanze           
pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate           
nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in               
recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una             
massa massima di 400 chilogrammi;                                               
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica           
attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di                  
trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze                     
pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate           
nell'allegato I.                                                                
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del              
presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita'               
delle attivita' portuali, definiti in un regolamento                            
interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro                      
dell'Ambiente, quello dei Trasporti e della Navigazione e quello                
della Sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore             
del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di                
sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando           
le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei            
sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del                   
regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e                 
petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e            
di sicurezza.".                                                                 
Comma 3                                                                         
5) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 3 - Definizioni                                                           
1. Ai fini del presente decreto si intende per:                                 
a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un                   
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di           
uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni           
o connesse;                                                                     
b) "impianto", un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento, in            
cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze                 
pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le                
condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie                
particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i           
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per           
il funzionamento dell'impianto;                                                 
c) "deposito", la presenza di una certa quantita' di sostanze                   
pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in                
condizioni di sicurezza o stoccaggio;                                           
d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo           
stabilimento o l'impianto;                                                      
e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati             
nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati                      
nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime,                 
prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi             
quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di                
incidente;                                                                      
f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o           
un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che            
si verificano durante l'attivita' di uno stabilimento di cui                    
all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave,                  
immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente,                    
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano             
una o piu' sostanze pericolose;                                                 
g) "pericolo", la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o            
della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare              
danni per la salute umana o per l'ambiente;                                     
h) "rischio", la probabilita' che un determinato evento si verifichi            
in un dato periodo o in circostanze specifiche.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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