TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TESTO COORDINATO
della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio"
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 marzo 2000) con le
modifiche apportate da:
- L.R. 16 novembre 2000, n. 34
- L.R. 21 dicembre 2001, n. 47
- L.R. 25 novembre 2002, n. 31
- L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
I N D I C E
Art. 1 - Oggetto della legge TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazione
Art. 3 - Processo di pianificazione
Art. 4 - Quadro conoscitivo
Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei
piani
Art. 6 - Effetti della pianificazione
Art. 7 - Perequazione urbanistica
Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione
CAPO II - Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione
Art. 9 - Livelli della pianificazione
Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e
settoriale
Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani
Art. 12 - Salvaguardia
CAPO III - Forme di cooperazione e concertazione nella pianificazione
Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale
Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione
Art. 15 - Accordi territoriali
Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni
Art. 18 - Accordi con i privati
CAPO IV - Semplificazione del sistema della pianificazione
Art. 19 - Carta unica del territorio
Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della
pianificazione settoriale
Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre
Amministrazioni
Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata
TITOLO II - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO I - Pianificazione territoriale regionale
Art. 23 - Piano territoriale regionale (PTR)
Art. 24 - Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
Art. 25 - Procedimento di approvazione
CAPO II - Pianificazione territoriale provinciale
Art. 26 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP)
Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP
CAPO III - Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 28 - Piano strutturale comunale (PSC)
Art. 29 - Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)
Art. 30 - Piano operativo comunale (POC)
Art. 31 - Piani urbanistici attuativi (PUA)
Sezione II - Procedimenti di approvazione
Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC
Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE
Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA
CAPO IV - Contenuti della pianificazione
Art. 36 - Contenuti della pianificazione
TITOLO III - OPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse statale
Art. 38 - Opere di interesse regionale o provinciale
Art. 39 - Opere di interesse comunale
Art. 40 - Accordi di programma in variante alla
pianificazione territoriale e urbanistica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - Norme transitorie
Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e
loro modificazioni
Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere
Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali
alla presente legge
Art. 44 - Norme relative alle concessioni edilizie e agli
altri titoli abilitativi
CAPO II - Norme finali
Art. 45 - Conferimento di funzioni in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (abrogato)
Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di
urbanistica e di opere abusive
Art. 47 - Modifiche all'art. 27 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47
Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e
Comuni
Art. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione
Art. 50 - Norma finanziaria
Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione
Art. 52 - Abrogazioni
ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO A-I - Contenuti strategici
Art. A-1 - Sistema ambientale
Art. A-2 - Pianificazione degli ambiti interessati dai
rischi naturali
Art. A-3 - Pianificazione degli interventi per la
sicurezza del territorio
Art. A-4 - Sistema insediativo
Art. A-5 - Sistema delle infrastrutture per la mobilita'
Art. A-6 - Standard di qualita' urbana ed ecologico
ambientale
CAPO A-II - Sistema insediativo storico
Art. A-7 - Centri storici
Art. A-8 - Insediamenti e infrastrutture storici del
territorio rurale
Art. A-9 - Edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale
CAPO A-III - Territorio urbano
Art. A-10 - Ambiti urbani consolidati
Art. A-11 - Ambiti da riqualificare
Art. A-12 - Ambiti per i nuovi insediamenti
Art. A-13 - Ambiti specializzati per attivita' produttive
Art. A-14 - Aree ecologicamente attrezzate
Art. A-15 - Poli funzionali
CAPO A-IV - Territorio rurale
Art. A-16 - Obiettivi della pianificazione nel territorio
rurale
Art. A-17 - Aree di valore naturale e ambientale
Art. A-18 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
Art. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Art. A-20 - Ambiti agricoli periurbani
Art. A-21 - Interventi edilizi non connessi all'attivita'
agricola
CAPO A-V - Dotazioni territoriali
Art. A-22 - Sistema delle dotazioni territoriali
Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti
Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi
Art. A-25 - Dotazioni ecologiche e ambientali
Art. A-26 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni
territoriali
CAPO A-VI - Strumenti a supporto della pianificazione
Art. A-27 - Strumenti cartografici
Art. 1
Oggetto della legge
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi della
Costituzione e dello Statuto regionale e in conformita' alle leggi
della Repubblica ed ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al
fine di:
a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e
pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico,
sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare
il miglioramento della qualita' della vita;
b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali,
territoriali e culturali;
c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli
istituzionali e promuovere modalita' di raccordo funzionale tra gli
strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di
sussidiarieta';
d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e
valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella
definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;
e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la
trasparenza e il contraddittorio.