REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  1 - Oggetto                                                     
          Art.  2 - Priorita' e indirizzi per il sistema integrato di           
sicurezza                                                                       
CAPO II - Promozione del sistema integrato di sicurezza                         
          Art.  3 - Promozione del coordinamento in materia di                  
sicurezza pubblica e polizia amministrativa                                     
          Art.  4 - Politiche e interventi regionali                            
          Art.  5 - Interventi di rilievo locale                                
          Art.  6 - Interventi di rilievo regionale                             
          Art.  7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola            
per le vittime dei reati"                                                       
          Art.  8 - Utilizzazione del volontariato                              
          Art.  9 - Referenti per la sicurezza                                  
          Art.  10 - Istituti di vigilanza privata                              
CAPO III - Polizia amministrativa locale                                        
          Art.  11 - Esercizio delle funzioni di polizia                        
amministrativa locale                                                           
          Art.  12 - Funzioni della Regione                                     
          Art.  13 - Comitato tecnico di polizia locale                         
          Art.  14 - Corpo di polizia locale                                    
          Art.  15 - Contributi regionali                                       
          Art.  16 - Figure professionali e struttura della polizia             
locale                                                                          
          Art.  17 - Comandante del corpo di polizia locale                     
          Art.  18 - Formazione della polizia locale                            
          Art.  19 - Segni distintivi                                           
CAPO IV - Norme finanziarie                                                     
          Art.  20 - Copertura finanziaria                                      
CAPO V - Norme transitorie e finali, disapplicazioni e abrogazioni              
          Art.  21 - Disposizioni transitorie e finali                          
          Art.  22 - Disapplicazione di norme statali                           
          Art.  23 - Abrogazioni                                                
CAPO I                                                                          
Principi generali                                                               
          Art. 1                                                                
Oggetto                                                                         
1. La presente legge, in conformita' con l'articolo 117, comma                  
secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle            
funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la                  
promozione di un sistema integrato di sicurezza delle citta' e del              
territorio  regionale.                                                          
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo              
della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1                
compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni            
di adeguatezza, unitarieta' e connessione con le competenze gia'                
attribuite, alle Province.                                                      
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui           
al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la Conferenza                    
Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e             
di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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