LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Priorita' e indirizzi per il sistema integrato di
sicurezza
CAPO II - Promozione del sistema integrato di sicurezza
Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di
sicurezza pubblica e polizia amministrativa
Art. 4 - Politiche e interventi regionali
Art. 5 - Interventi di rilievo locale
Art. 6 - Interventi di rilievo regionale
Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati"
Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
Art. 9 - Referenti per la sicurezza
Art. 10 - Istituti di vigilanza privata
CAPO III - Polizia amministrativa locale
Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa locale
Art. 12 - Funzioni della Regione
Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale
Art. 14 - Corpo di polizia locale
Art. 15 - Contributi regionali
Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia
locale
Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale
Art. 18 - Formazione della polizia locale
Art. 19 - Segni distintivi
CAPO IV - Norme finanziarie
Art. 20 - Copertura finanziaria
CAPO V - Norme transitorie e finali, disapplicazioni e abrogazioni
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 - Disapplicazione di norme statali
Art. 23 - Abrogazioni
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in conformita' con l'articolo 117, comma
secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle
funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la
promozione di un sistema integrato di sicurezza delle citta' e del
territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo
della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni
di adeguatezza, unitarieta' e connessione con le competenze gia'
attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui
al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.