REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Istituzione dell'Unita' sanitaria locale di Bologna                             
e costituzione in Azienda                                                       
1. E' istituita l'Unita' sanitaria locale di Bologna, che comprende i           
comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unita' sanitarie locali di             
Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Citta', ai sensi della legge                
regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio             
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre                
1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.            
517) e successive modifiche, ad eccezione del Comune di Medicina, che           
entra a far parte della Azienda Unita' sanitaria locale di Imola.               
L'Unita' sanitaria locale di Bologna si costituisce in Azienda ai               
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.              
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma                    
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive               
modifiche.                                                                      
2. Il governo dell'Azienda si ispira ai principi della centralita'              
della persona, della responsabilita' pubblica per la tutela del                 
diritto alla salute della persona e delle comunita' locali, della               
partecipazione degli Enti locali alla programmazione dell'attivita'             
ed alla verifica dei risultati di salute, della partecipazione degli            
utenti alla valutazione dei servizi, della partecipazione delle                 
organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di tutela degli                 
utenti dei servizi, della valorizzazione delle risorse umane e                  
professionali degli operatori e della economicita' di gestione.                 
3. L'Azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di                
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il coordinamento e                
l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con quelle degli              
altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei servizi           
sanitari e sociali.                                                             
4. L'atto aziendale assunto dal Direttore generale ai sensi                     
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive            
modifiche, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale n. 19              
del 1994 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione interna            
dell'Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessita'.                   
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il               
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre            
1993, n. 517.                                                                   
2) Il testo dell'art. 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.            
502 (concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a              
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e                    
successive modifiche e' il seguente:                                            
"Art. 3 - Organizzazione delle unita' sanitarie locali                          
1. Le Regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i              
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi             
anche delle aziende di cui all'articolo 4.                                      
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le            
unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita'            
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro                         
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto                   
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princi'pi e criteri              
previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le               
strutture operative dotate di autonomia gestionale o                            
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.                    
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria                
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono             
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio             
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.             
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura             
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito               
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati            
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto             
aziendale di cui al comma 1-bis.                                                
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il                   
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di            
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e                
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il                
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie                  
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le            
Regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il                    
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione            
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione            
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.                           
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario               
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al           
direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione                
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni                   
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di            
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione           
generale.                                                                       
2. Abrogato.                                                                    
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o           
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con               
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al             
personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria                
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione               
delle necessarie disponibilita' finanziarie.                                    
4. Abrogato.                                                                    
5. Le Regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della           
propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento                
delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:                           
a) Abrogato;                                                                    
b) Abrogato;                                                                    
c) Abrogato;                                                                    
d) Abrogato;                                                                    
e) Abrogato;                                                                    
f) Abrogato;                                                                    
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli               
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende               
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del              
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al           
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed                    
integrazioni.                                                                   
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita'            
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore            
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione                 
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, DLgs            
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,             
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei                     
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle             
risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon             
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei             
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle                
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai             
requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512,                
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di             
valutazioni comparative (...Abrogato...). L'autonomia di cui al comma           
1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del                  
direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i               
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro              
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su              
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della             
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza             
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province                
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti            
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal             
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di               
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del                 
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore              
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore                
generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per               
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si              
procede alla sostituzione.                                                      
Abrogato.                                                                       
7. ...Abrogato... Il direttore sanitario e' un medico che non abbia             
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per              
almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione                           
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,           
di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi           
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere           
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie             
di competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in                    
discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il                    
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque            
anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa            
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande             
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi                        
amministrativi dell'unita' sanitaria locale ...abrogato.... Sono                
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore           
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di                  
direzione.                                                                      
8. Abrogato.                                                                    
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli                
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle              
Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano            
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei              
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento                  
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno                  
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni            
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso            
il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei              
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'            
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in            
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione            
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e              
non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque               
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o            
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le              
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella           
di membro del consiglio e delle assemblee delle Regioni e delle                 
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di                   
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'                   
montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di                   
rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale           
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di             
consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la           
stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori                     
amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore                 
generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto            
di lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza                  
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le            
funzioni.                                                                       
10. Abrogato.                                                                   
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori                   
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:              
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena            
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a             
pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo                 
commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri            
o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo                
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice                  
penale;                                                                         
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per             
il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;                       
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non                
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della                
riabilitazione prevista dall'art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n.              
327, e dall'art. 14, Legge 19 marzo 1990, n. 55;                                
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a               
liberta' vigilata.                                                              
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita'                 
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'             
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici            
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza              
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita'                
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una              
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico            
sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del                
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere                   
obbligatorio al direttore generale per le attivita'                             
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli              
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime            
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da             
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato                
dalla legge regionale. La Regione provvede a definire il numero dei             
componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la                 
composizione ed il funzionamento del consiglio.                                 
13. Abrogato.                                                                   
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide           
con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle                
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,                
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo            
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio            
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla            
Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale                 
dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani                        
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al                 
direttore generale ed alla Regione. Nelle unita' sanitarie locali il            
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le           
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei             
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite             
una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque                
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di                    
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.".                     
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.            
502 e' citato alla nota 2 del presente articolo.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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