LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
CAPO I - Disposizioni generali e norme di principio
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Principi e finalita'
Art. 3 - Obiettivi
Art. 4 - Azioni e strumenti
Art. 5 - Funzioni della Regione, delle Province e dei
Comuni
Art. 6 - Soggetti
Art. 7 - Programmazione
Art. 8 - Elenco regionale degli Enti di servizio civile
CAPO II - Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 9 - Settori di impiego del servizio civile
Art. 10 - Benefici e riconoscimenti
Art. 11 - Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti
locali
Art. 12 - Aggiornamento delle liste di leva
Art. 13 - Banca dati dei progetti di servizio civile e
sistema informativo regionale
Art. 14 - Criteri di approvazione dei progetti
Art. 15 - Verifica e vigilanza dei progetti di servizio
civile
Art. 16 - Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio
civile
Art. 17 - Formazione ed aggiornamento dei responsabili di
servizio civile
Art. 18 - Formazione degli obiettori di coscienza e dei
volontari in servizio civile
Art. 19 - Conferenza regionale sul servizio civile
Art. 20 - Consulta regionale per il servizio civile
CAPO III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 21 - Abrogazioni
Art. 22 - Norme transitorie
Art. 23 - Norma finanziaria
CAPO I
Disposizioni generali e norme di principio
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli
articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in
attuazione delle finalita' previste dall'articolo 2 dello Statuto
regionale ed ispirandosi ai principi previsti dalla legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile
nazionale) in materia di servizio civile, nell'esercizio delle
proprie competenze legislative, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del
servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene
istituito il servizio civile regionale, cosi' come definito e
disciplinato nei successivi articoli.
2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento Europeo in materia di
obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace,
cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 2
1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita'
politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei
principi di eguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, e
per il completo sviluppo della persona umana.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta', operando
per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli
squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio
ambito e nella comunita' nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo
sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale,
operando per:
a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro
diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacita'
professionali;
b) garantire, anche attraverso azioni positive, la parita' giuridica,
sociale ed economica della donna;
c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica
e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di
associazionismo economico e della cooperazione;
d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e
di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di
disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento
delle aggregazioni di volontariato;
e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai
livelli piu' alti;
f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e
naturali nell'interesse della collettivita' ed in funzione di una
sempre piu' alta qualita' della vita".
2) La legge 8 luglio 1998, n. 230 concerne Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza.
3) La legge 6 marzo 2001, n. 64 concerne Istituzione del servizio
civile nazionale.