REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
S O M M A R I O                                                                 
CAPO I - Disposizioni generali e norme di principio                             
          Art.  1 - Oggetto                                                     
          Art.  2 - Principi e finalita'                                        
          Art.  3 - Obiettivi                                                   
          Art.  4 - Azioni e strumenti                                          
          Art.  5 - Funzioni della Regione, delle Province e dei                
Comuni                                                                          
          Art.  6 - Soggetti                                                    
          Art.  7 - Programmazione                                              
          Art.  8 - Elenco regionale degli Enti di servizio civile              
CAPO II - Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale               
          Art.  9 - Settori di impiego del servizio civile                      
          Art.  10 - Benefici e riconoscimenti                                  
          Art.  11 - Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti              
locali                                                                          
          Art.  12 - Aggiornamento delle liste di leva                          
          Art.  13 - Banca dati dei progetti di servizio civile e               
sistema informativo regionale                                                   
          Art.  14 - Criteri di approvazione dei progetti                       
          Art.  15 - Verifica e vigilanza dei progetti di servizio              
civile                                                                          
          Art.  16 - Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio           
civile                                                                          
          Art.  17 - Formazione ed aggiornamento dei responsabili di            
servizio civile                                                                 
          Art.  18 - Formazione degli obiettori di coscienza e dei              
volontari in servizio civile                                                    
          Art.  19 - Conferenza regionale sul servizio civile                   
          Art.  20 - Consulta regionale per il servizio civile                  
CAPO III - Disposizioni finali e transitorie                                    
          Art.  21 - Abrogazioni                                                
          Art.  22 - Norme transitorie                                          
          Art.  23 - Norma finanziaria                                          
CAPO I                                                                          
Disposizioni generali e norme di principio                                      
          Art. 1                                                                
Oggetto                                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli           
articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in                    
attuazione delle finalita' previste dall'articolo 2 dello Statuto               
regionale ed ispirandosi ai principi previsti dalla legge 8 luglio              
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e               
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile                
nazionale) in materia di servizio civile, nell'esercizio delle                  
proprie competenze legislative, ai sensi dell'articolo 117 della                
Costituzione, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del               
servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene                  
istituito il servizio civile regionale, cosi' come definito e                   
disciplinato nei successivi articoli.                                           
2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione           
delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento Europeo in materia di                
obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace,                  
cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 2 dello Statuto regionale e' il seguente:             
"Art. 2                                                                         
1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita'                 
politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.                
2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei                   
principi di eguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, e             
per il completo sviluppo della persona umana.                                   
3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta', operando              
per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli                 
squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio               
ambito e nella comunita' nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo            
sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale,                 
operando per:                                                                   
a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro           
diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacita'                   
professionali;                                                                  
b) garantire, anche attraverso azioni positive, la parita' giuridica,           
sociale ed economica della donna;                                               
c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica            
e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di                         
associazionismo economico e della cooperazione;                                 
d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e             
di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di               
disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento            
delle aggregazioni di volontariato;                                             
e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai             
livelli piu' alti;                                                              
f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e                  
naturali nell'interesse della collettivita' ed in funzione di una               
sempre piu' alta qualita' della vita".                                          
2) La legge 8 luglio 1998, n. 230 concerne Nuove norme in materia di            
obiezione di coscienza.                                                         
3) La legge 6 marzo 2001, n. 64 concerne Istituzione del servizio               
civile nazionale.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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