REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione                       
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti           
nonche' la tutela dell'attivita' di ricerca e divulgazione                      
scientifica degli osservatori astronomici.                                      
2. Per tali finalita' si considera inquinamento luminoso ogni forma             
di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle           
aree a cui essa e' funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra           
della linea dell'orizzonte.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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