REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
CAPO I - Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25                            
          Art.  1 - Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 25 del               
1999                                                                            
          Art.  2 - Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 25 del               
1999                                                                            
          Art.  3 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 25 del               
1999                                                                            
          Art.  4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 25 del               
1999                                                                            
          Art.  5 - Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 25 del               
1999                                                                            
          Art.  6 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 25 del               
1999                                                                            
          Art.  7 - Inserimento del Capo II bis (Disposizioni                   
generali sulle modalita' di gestione dei Servizi) nella L.R. n. 25              
del 1999                                                                        
          Art.  8 - Inserimento del Capo II ter (Funzioni regionali)            
nella L.R. n. 25 del 1999                                                       
          Art.  9 - Abrogazione dell'articolo 9 della L.R. n. 25 del            
1999                                                                            
          Art.  10 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  11 - Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  12 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  13 - Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  14 - Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  15 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  16 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  17 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  18 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  19 - Inserimento dell'art. 18 bis (Gestione                     
imprenditoriale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) nella              
L.R. n. 25 del 1999                                                             
          Art.  20 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  21 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  22 - Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  23 - Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  24 - Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  25 - Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 25 del             
1999                                                                            
          Art.  26 - Modifiche alla rubrica del Capo VI ed                      
inserimento dell'articolo 25 bis (Sanzioni) nella L.R. n. 25 del 1999           
          Art.  27 - Inserimento dell'articolo 27 bis (Disposizioni             
transitorie) nella L.R. n. 25 del 1999                                          
CAPO II - Disposizioni in campo ambientale, transitorie e modifiche             
alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32                                                 
          Art.  28 - Pianificazione in campo ambientale                         
          Art.  29 - Norma transitoria                                          
          Art.  30 - Modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32                  
(Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo           
del termalismo)                                                                 
CAPO I                                                                          
Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25                                     
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali                               
e disciplina delle forme di cooperazione                                        
tra gli Enti locali per l'organizzazione                                        
del Servizio idrico integrato e del Servizio                                    
di gestione dei rifiuti urbani)                                                 
          Art. 1                                                                
Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 25 del 1999                              
1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "della Legge 8 giugno 1990,             
n. 142" sono sostituite con le seguenti: "del DLgs 18 agosto 2000, n.           
267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)".              
2. Il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:                       
"2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di                 
governo e gestione del Servizio idrico integrato e del Servizio di              
gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle           
norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della              
concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla               
Regione in attuazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.            
3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).".             
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 25 del 1999 sono               
aggiunti i seguenti:                                                            
"3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie             
funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune,              
perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita'                
della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle                    
generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualita'              
della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo                      
sostenibile e solidale.                                                         
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie              
funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono            
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute                   
dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le                   
generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro                    
patrimonio ambientale.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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