LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 7 - Inserimento del Capo II bis (Disposizioni
generali sulle modalita' di gestione dei Servizi) nella L.R. n. 25
del 1999
Art. 8 - Inserimento del Capo II ter (Funzioni regionali)
nella L.R. n. 25 del 1999
Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 9 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 13 - Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 14 - Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 16 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 17 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 18 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 19 - Inserimento dell'art. 18 bis (Gestione
imprenditoriale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) nella
L.R. n. 25 del 1999
Art. 20 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 21 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 22 - Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 23 - Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 24 - Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 25 - Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 25 del
1999
Art. 26 - Modifiche alla rubrica del Capo VI ed
inserimento dell'articolo 25 bis (Sanzioni) nella L.R. n. 25 del 1999
Art. 27 - Inserimento dell'articolo 27 bis (Disposizioni
transitorie) nella L.R. n. 25 del 1999
CAPO II - Disposizioni in campo ambientale, transitorie e modifiche
alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32
Art. 28 - Pianificazione in campo ambientale
Art. 29 - Norma transitoria
Art. 30 - Modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32
(Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo
del termalismo)
CAPO I
Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
e disciplina delle forme di cooperazione
tra gli Enti locali per l'organizzazione
del Servizio idrico integrato e del Servizio
di gestione dei rifiuti urbani)
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 25 del 1999
1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "della Legge 8 giugno 1990,
n. 142" sono sostituite con le seguenti: "del DLgs 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di
governo e gestione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle
norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della
concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla
Regione in attuazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 25 del 1999 sono
aggiunti i seguenti:
"3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie
funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune,
perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita'
della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle
generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualita'
della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo
sostenibile e solidale.
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie
funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute
dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le
generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro
patrimonio ambientale.".