LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3 - Fondo riserva del bilancio di cassa
Art. 4 - Mutui e prestiti
Art. 5 - Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione conto del tesoriere
Art. 6 - Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 7 - Bilancio pluriennale
Art. 8 - Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 113.974.487,79
quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro
259.878.226,23 quanto alla previsione di cassa.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e'
il seguente:
"Art. 30 - Assestamento di bilancio
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio
predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il
31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge
di assestamento al bilancio provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o
negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario
negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa
risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unita' previsionali di
base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle
lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo
quanto disposto dagli articoli 14 e 15;
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata
alla approvazione del rendiconto generale della Regione.".