REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Stato di previsione delle entrate                           
          Art.  2 - Stato di previsione delle spese                             
          Art.  3 - Fondo riserva del bilancio di cassa                         
          Art.  4 - Mutui e prestiti                                            
          Art.  5 - Ricognizione residui attivi e passivi -                     
Approvazione conto del tesoriere                                                
          Art.  6 - Applicazione al bilancio di previsione                      
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente             
          Art.  7 - Bilancio pluriennale                                        
          Art.  8 - Entrata in vigore                                           
          Art. 1                                                                
Stato di previsione delle entrate                                               
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio                      
finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa              
Tabella n. 1.                                                                   
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di           
previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 113.974.487,79               
quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro                       
259.878.226,23 quanto alla previsione di cassa.                                 
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n.            
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione             
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 30 - Assestamento di bilancio                                             
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio                 
predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il            
31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge             
di assestamento al bilancio provvede:                                           
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi                
risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il              
bilancio si riferisce;                                                          
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o                
negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si                
riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento             
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario                     
negativo;                                                                       
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa                     
risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;              
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unita' previsionali di              
base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle              
lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo            
quanto disposto dagli articoli 14 e 15;                                         
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.                      
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata             
alla approvazione del rendiconto generale della Regione.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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