REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Automazione e manutenzione del sistema                      
informativo regionale                                                           
          Art.  2 - Sviluppo del sistema informativo regionale                  
          Art.  3 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle                 
vittime delle stragi                                                            
          Art.  4 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  5 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi                      
agroalimentari                                                                  
          Art.  6 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia           
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo                              
          Art.  7 - Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini                 
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto                 
produttivo regionale                                                            
          Art.  8 - Partecipazione alla Societa' consortile a                   
responsabilita' limitata ASTER                                                  
          Art.  9 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e           
alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                    
          Art.  10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi             
per la promozione e commercializzazione turistica                               
          Art.  11 - Fondo per la conservazione della natura                    
          Art.  12 - Interventi nel porto di Ravenna                            
          Art.  13 - Investimenti nel settore dei trasporti                     
          Art.  14 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  15 - Interventi di promozione e supporto nei                    
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
          Art.  16 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"              
          Art.  17 - Strutture formativo professionali                          
          Art.  18 - Associazione "Centro regionale della danza"                
          Art.  19 - Trasferimento all'esercizio 2003 delle                     
autorizzazioni di spesa relativa al 2002 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento           
dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari              
          Art.  21 - Adesione della Regione Emilia-Romagna alla                 
"Fondazione Marco Biagi"                                                        
          Art.  22 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977               
          Art.  23 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994               
          Art.  24 - Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi           
di bonifica                                                                     
          Art.  25 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  26 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Automazione e manutenzione                                                      
del sistema informativo regionale                                               
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei                
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella legge                    
regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo           
regionale), nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema                     
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta                     
l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per              
l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 03905.                                  
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.            
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione             
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale                                          
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per                      
finalita':                                                                      
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti             
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti            
gia' autorizzati in passato;                                                    
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il              
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per            
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di                    
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di            
spesa.".                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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