REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE                   
          Art.  1 - Finalita' e principi generali                               
          Art.  2 - Ambito di applicazione della legge                          
          Art.  3 - Indirizzi generali per l'insediamento delle                 
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande                             
          Art.  4 - Programmazione delle attivita' di                           
somministrazione di alimenti e bevande                                          
          Art.  5 - Esercizio delle funzioni amministrative da parte            
dei Comuni TITOLO II - REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                     
          Art.  6 - Requisiti per l'esercizio delle attivita' di                
somministrazione di alimenti e bevande                                          
          Art.  7 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di             
alimenti e bevande                                                              
          Art.  8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e                  
bevande                                                                         
          Art.  9 - Attivita' non soggette ad autorizzazione                    
          Art.  10 - Autorizzazioni temporanee                                  
          Art.  11 - Disposizioni per i distributori automatici                 
          Art.  12 - Esercizio attivita' accessorie                             
          Art.  13 - Subingresso                                                
          Art.  14 - Durata delle autorizzazioni                                
          Art.  15 - Decadenza, sospensione e revoca delle                      
autorizzazioni                                                                  
          Art.  16 - Orari degli esercizi di somministrazione di                
alimenti e bevande                                                              
          Art.  17 - Chiusura temporanea degli esercizi di                      
somministrazione di alimenti e bevande                                          
          Art.  18 - Pubblicita' dei prezzi                                     
          Art.  19 - Sanzioni TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E           
NORME FINALI                                                                    
          Art.  20 - Norme transitorie                                          
          Art.  21 - Norme finali                                               
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE                                                    
          Art. 1                                                                
Finalita' e principi generali                                                   
1.  La presente legge disciplina l'esercizio delle attivita' di                 
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa             
comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di           
tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti              
principi:                                                                       
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di                          
somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita                   
dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro           
e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;                 
b) trasparenza e qualita' del mercato, libera concorrenza e liberta'            
d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di           
efficienza ed efficacia della rete;                                             
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza           
nonche' alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi           
e dei prodotti;                                                                 
d) flessibilizzazione del settore;                                              
e) valorizzazione delle attivita' di somministrazione per la qualita'           
sociale delle citta' e del territorio anche al fine di promuovere e             
sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche                 
locali;                                                                         
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attivita'                
economiche;                                                                     
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e           
l'esercizio delle attivita'.                                                    
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2,           
per l'insediamento delle attivita' di somministrazione di alimenti e            
bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della                      
concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarieta' in           
relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.                           
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle                   
determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della           
consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio,           
del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le                     
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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