REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2003, n. 702

Costituzione zone di rispetto a favore della ditta Miserocchi Lina e dell'Azienda agricola Chiletti Apicoltura di Chiletti Raffaele & C. SS per fecondazione api regine di razza ligustica - L.R. 35/88, art. 13

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
visto l'art. 13 della L.R. 25 agosto 1988 n. 35 il quale prevede che            
la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo                  
regionale per l'apicoltura di cui all'art. 3 della legge medesima,              
possa costituire su richiesta di un allevatore di api regine iscritto           
all'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api                  
regine, zone di rispetto intorno agli allevamenti;                              
premesso:                                                                       
- che con nota - acquisita agli atti della Direzione generale                   
Agricoltura al prot. n. AAG/APN/02/19669 in data 7/11/2002 - la                 
sig.ra Miserocchi Lina, titolare dell'azienda omonima e allevatrice             
di api regine di razza Ligustica, ha richiesto la costituzione di una           
zona di rispetto cosi' come da L.R. 35/88;                                      
- che con nota - acquisita agli atti della Direzione generale                   
Agricoltura al prot. n. 11683/9 in data 6/8/2002 - il sig. Chiletti             
Vincenzo, legale rappresentante della Azienda agricola Chiletti                 
Apicoltura di Chiletti Raffaele & C. SS e allevatore di api regine di           
razza Ligustica,  ha richiesto la costituzione di una zona di                   
rispetto ai sensi della medesima legge;                                         
verificato che le ditte richiedenti sono regolarmente iscritte                  
nell'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api                 
regine;                                                                         
dato atto che il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura in              
data 6 dicembre 2002 si e' espresso favorevolmente circa la                     
costituzione di zone di rispetto a favore dei predetti signori                  
Miserocchi Lina e Chiletti Vincenzo, indicando la necessita' di                 
verificare le richieste di spostamenti di alveari nelle zone di che             
trattasi, inoltrate ai sensi del Regolamento regionale n. 18/95 sul             
nomadismo in apicoltura;                                                        
preso atto che detta verifica e' stata effettuata dal Servizio                  
Produzioni Animali;                                                             
considerato, in ordine al periodo previsto per le zone di rispetto:             
- che occorre garantire l'introduzione e lo spostamento degli alveari           
necessari per l'effettuazione del servizio di impollinazione a favore           
dei fruttiferi e/o delle colture sementiere;                                    
- che la sig.ra Miserocchi Lina ha chiesto che il periodo di                    
validita' della zona di rispetto sia compreso tra il 20 aprile ed il            
15 settembre;                                                                   
- che il sig. Chiletti Vincenzo ha chiesto che il periodo di                    
validita' della zona di rispetto sia compreso tra il 1 maggio ed il             
31 agosto;                                                                      
ritenuto opportuno accogliere le richieste suddette stabilendo, per             
motivi legati alla peculiarita' delle attivita' di cui trattasi, che            
il periodo di applicazione delle zone di rispetto debba essere di 3             
anni a partire dall'anno 2003;                                                  
ritenuto in particolare di stabilire che per il corrente anno il                
periodo di applicazione della zona di rispetto di cui alla domanda              
della sig.ra Miserocchi Lina decorra dall'adozione del presente atto            
fino al 15 settembre, mentre per i successivi vada dal 20 aprile al             
15 settembre, cosi' come da richiesta;                                          
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37 - comma 4;                                          
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001, con la quale sono stati approvati           
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
richiamata, infine, la propria deliberazione n. 2541 in data 4 luglio           
1995, con la quale sono definite le funzioni dirigenziali, cosi' come           
confermate con propria deliberazione n. 2775 in data 10 dicembre                
2001;                                                                           
preso atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile           
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore           
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01            
e della predetta deliberazione 2774/01;                                         
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
Sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di accogliere, per i motivi citati in premessa, l'istanza della              
sig.ra Miserocchi Lina, titolare dell'azienda omonima, ed istituire             
ai sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88 una zona di rispetto nel                 
Comune di Castello di Serravalle (BO), Via Puntiglia n. 1036, dando             
atto che l'area interessata ricopre un cerchio di 5 Km. di raggio,              
confinante a sud e a ovest con il comune di Zocca (MO), a nord con il           
comune di Monteveglio (BO), e ad est con il comune di Savigno (BO);             
2) di accogliere, per i motivi citati in premessa, l'istanza del sig.           
Chiletti Vincenzo, legale rappresentante della Azienda agricola                 
Chiletti Apicoltura di Chiletti Raffaele & C. SS, ed istituire  ai              
sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88 una zona di rispetto in localita'           
La Pianazza nel comune di Prignano sul Secchia (MO) frazione                    
Montebaranzone, dando atto che l'area interessata ricopre un cerchio            
di 5 Km. di raggio, confinante a sud con la Strada provinciale n. 21            
di Serramazzoni - Prignano sul Secchia, a ovest con il comune di                
Castellarano (RE), fiume Secchia, a nord con la periferia sud di                
Sassuolo (MO), e a est con la Strada provinciale n. 3 Via Giardini -            
Montagnana (frazione di Serramazzoni), Nirano (frazione di Fiorano              
Modenese);                                                                      
3) di stabilire, altresi' per le ragioni citate in premessa, che il             
periodo di applicazione delle sopracitate zone di rispetto debba                
essere di 3 anni a partire dall'anno 2003 ed in particolare:                    
- per la ditta Miserocchi Lina, decorra per il corrente anno                    
dall'adozione del presente atto fino al 15 settembre, mentre per i              
successivi vada dal 20 aprile al 15 settembre;                                  
- per la Azienda agricola Chiletti Apicoltura di Chiletti Raffaele &            
C. SS, decorra dal l'1 maggio e termini il 31 agosto di ogni anno;              
4) di stabilire che al di fuori dei periodi di cui al punto                     
precedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e' permessa                 
l'introduzione di alveari nella zona di rispetto esclusivamente per             
l'effettuazione del servizio di impollinazione a favore dei                     
fruttiferi e/o delle colture sementiere, e che, terminato tale                  
servizio, gli alveari stessi dovranno essere allontanati dalla citata           
zona;                                                                           
5) di dare atto che il Servizio Produzioni Animali provvedera' a                
notificare la presente deliberazione ai Comuni e Aziende Unita'                 
sanitaria locale competenti per territorio, al fine di garantire il             
rispetto delle norme igienico-sanitarie;6) di disporre che il                   
presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione           
Emilia-Romagna.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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