DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2713
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di creazione di una cassa di espansione per il miglioramento del grado di sicurezza idraulica della Bonifica di Argenta (FE) (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto di "Creazione
di una cassa di espansione per il miglioramento del grado di
sicurezza idraulica della Bonifica di Argenta (FE)" dalla ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) per la costruzione degli argini dovranno essere utilizzati i
materiali di risulta derivanti dagli escavi dei canali di bonifica
regolarmente autorizzati all'interno del comune di Argenta e
rientranti nel "Progetto Bando" per l'adeguamento della rete scolante
della Bonifica di Argenta (oggetto di Concessione edilizia n. 24448
del 10/09/01), cosi' come specificato con lettera prot. 5633 del 26
novembre 2002 dal Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine
di S. Giorgio, acquisita da questa Regione al prot. n. 34592/VIM in
data 29 novembre 2002;
2) la scelta dell'area di prelievo dei materiali dovra' tenere
conto, a parita' di idoneita' dei terreni in questione, delle
distanze dall'area di realizzazione e dovra' essere tale da
minimizzare gli impatti generati dal trasporto dei materiali; a tale
riguardo dovra' essere predisposto un apposito progetto sul quale
acquisire il preventivo nulla osta dell'Amministrazione del Comune di
Argenta; il progetto dovra' comprendere lo studio dei percorsi dei
mezzi per il trasporto del materiale, la stima dei volumi di traffico
prodotti e la planimetria relativa all'utilizzo della viabilita'
esterna al cantiere;
3) i materiali utilizzati per la costruzione degli argini dovranno
essere conformi a quanto prescritto dalla delibera di Giunta
regionale n. 1204 del 27/6/2001: "Indirizzi e linee guida per la
gestione dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio, espurgo
e risezionamento dei canali di bonifica" relativamente
all'accertamento della presenza di sostanze inquinanti nei terreni in
questione;
4) dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla normativa
vigente in materia di pressione sonora, sia durante la fase di
realizzazione dell'opera sia in fase di esercizio; al riguardo i
limiti da tenere in considerazione sono quelli previsti dal DPCM
1/3/1991 e successive modifiche; una eventuale previsione di
superamento dei limiti acustici durante la fase di realizzazione
dovra' comportare la richiesta di autorizzazione alla deroga di tali
limiti da presentare al Comune competente e da sottoporre al parere
dell'ARPA, come previsto dalla L.R. 12/01 "Disposizioni in materia di
inquinamento acustico";
5) per evitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da
costruzione, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:
i) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni; ii) prevedere l'umidificazione dei depositi
temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il cantiere;
6) durante le fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le
misure atte ad evitare possibili inquinamenti delle acque dei canali
di bonifica dovuti ad azione delle macchine operatrici e a
sversamenti accidentali;
7) l'approvvigionamento dei materiali da costruzione dovra' essere
effettuato utilizzando cave autorizzate e rispettando tutte le
prescrizioni normative del PIAE della Provincia di Ferrara o comunque
dello strumento di pianificazione delle attivita' estrattive vigente
nella zona di approvvigionamento;
8) per il ripristino delle scarpate arginali e delle aree di
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra' cura di accumulare in spessori adeguati
separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di
Bonifica del II Circondario Polesine di S. Giorgio di Ferrara, al
Comune di Argenta, al Comune di Portomaggiore, all'Ufficio VIA della
Provincia di Ferrara e all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.