DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2474
Valutazione di impatto ambientale sul raccordo 132 kV Roncobilaccio-Querceto e cabina primaria Roncobilaccio, presentato da ENEL Distribuzione SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi e dell'intesa con la Regione Toscana (L.R. 9/99 successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 16 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del
progetto di realizzazione del raccordo a 132 kV in semplice terna
Roncobilaccio-Querceto e cabina primaria Roncobilaccio, nel comune di
Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna, presentato da ENEL
Distribuzione SpA, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il giorno 12 luglio 2002, e' positiva, in quanto
esso e' nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile con
le prescrizioni, di cui ai punti 1.C, 2.C, 3.C del Rapporto di
Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione, che qui si ripetono:
1) si prescrive il rispetto del tracciato proposto;
2) si prescrive che l'altezza minima da terra, dei cavi, nel punto
piu' basso, sia non inferiore ai 10 m. come indicato nello studio
relativo ai campi elettromagnetici indotti dall'opera;
3) si prescrive che, per il rilascio del parere favorevole,
relativamente al vincolo idrogeologico, per i terreni interessati
dalla realizzazione dell'elettrodotto in esame, da parte della
Comunita' Montana Cinque Valli Bolognesi, sia presentato il progetto
esecutivo come gia' richiesto dalla Regione Emilia-Romagna, con
propria nota prot. AMB/AMB/01/22896 del 22/11/2001, con particolare
riferimento ai punti 4, 6 e 7 della suddetta richiesta
d'integrazioni;
4) si prescrive che per il rilascio del consenso definitivo alla
costruzione dell'opera in esame, da parte del Ministero delle
Comunicazioni, siano presentati, come richiesto nel nulla osta prot.
n. 27BO/IE/01/09 acquisito al prot. n. 17656/AMB del 18/9/2001, i
progetti esecutivi relativi agli attraversamenti e avvicinamenti alle
linee di telecomunicazione;
5) si prescrive come precisato nel nulla osta idraulico rilasciato
dal Servizio provinciale Difesa del suolo e Risorse idriche forestali
di Bologna, (prot. n. 5109 acquisito al prot. n. 17169/AMB del
24/6/2002) che: - prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere
ottenute tutte le concessioni demaniali, rilasciate dal Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Bologna,
relativo agli attraversamenti aerei sui corsi d'acqua ed alle
eventuali occupazioni demaniali, da rilasciarsi a titolo oneroso. A
tale scopo dovra' essere presentato il progetto esecutivo dei singoli
attraversamenti e/o delle interferenze idrauliche; - i cavi dovranno
essere posti al di sopra delle sponde del corso d'acqua, ad una quota
non inferiore a 12 m., tale da garantire la distanza di sicurezza di
5 m., dai cavi stessi, agli eventuali mezzi meccanici necessari alla
manutenzione del corso d'acqua; - i pali o tralicci di sostegno
dell'elettrodotto, nonche' le loro fondazioni, dovranno essere
collocati ad una distanza non inferiore a m. 10 dalla sponda piu'
vicina del corso d'acqua o comunque dal confine demaniale di
pertinenza idraulica; - tutti gli oneri derivanti dall'eventuale
interruzione dell'alimentazione elettrica nell'elettrodotto,
richiesta dal SPDS di Bologna per eseguire lavori di sistemazione
idraulica sul corso d'acqua in condizioni di sicurezza, saranno a
totale carico del concessionario; - tutti i lavori relativi ad opere
provvisionali (nuove piste, sistemazioni di piste esistenti, depositi
provvisori, ecc.) che dovessero interessare corsi d'acqua demaniali,
dovranno essere preventivamente concordati con il SPDS di Bologna che
potra' impartire ulteriori prescrizioni in luogo, comprese
l'eventuale realizzazione di opere di difesa a salvaguardia dei corsi
d'acqua stessi; - i lavori dovranno iniziare entro un anno dal
rilascio della concessione demaniale ed avere una durata non
superiore a 12 mesi; - se in corso di lavoro o durante l'affittanza
il concessionario avesse necessita' di apportare qualche variante
all'opera assentita ne dovra' chiedere l'autorizzazione al SPDS di
Bologna; - le opere assentite dovranno essere sempre tenute in
perfetto stato di manutenzione e il concessionario dovra' in ogni
tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei
provvedimenti che il SPDS riterra' necessari, od anche soltanto
convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumita'; -
i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti
negativi sul corso d'acqua dovuti alle opere assentite (deposito di
materiali, deviazioni e/o ramificazioni della corrente, innesco e/o
accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa,
intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc.) sono a carico
esclusivo del concessionario; - tutte le operazioni inerenti e
conseguenti al nulla osta idraulico rilasciato dal SPDS di Bologna
saranno a carico esclusivamente del concessionario, comprese le
eventuali indennita' da corrispondere al personale dell'ufficio
incaricato alla sorveglianza; - il rifacimento per gli eventuali
danni che venissero arrecati a terzi per le opere assentite saranno a
totale carico del concessionario; - la concessione conseguente al
nulla osta idraulico potra' essere rinnovata alla scadenza su
richiesta del concessionario; - qualora la titolarita' dell'opera in
questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri
derivanti dalla concessione dovranno essere assunti dal nuovo
concessionario. Tale variazione dovra' essere comunicata al SPDS di
Bologna;
6) come precisato nel parere favorevole rilasciato dalla Comunita'
Montana Cinque Valli Bolognesi (prot. pos. A01225, acquisito al prot.
n. 15025/VIM del 5/6/2002) per la costruzione, da parte di ENEL della
cabina primaria "Roncobilaccio", concedendo l'esenzione temporanea
dal vincolo idrogeologico sul terreno individuato catastalmente al
foglio 48, mappale 326 del Comune di Castiglione dei Pepoli per il
periodo necessario all'esecuzione dei lavori stessi, si prescrive il
rispetto delle seguenti prescrizioni: - i movimenti di terra siano
limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente
idoneo e razionale e nella stagione piu' favorevole, adottando tutti
gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione,
eventuali danni alla stabilita' dei terreni ed al buon regime delle
acque; - gli scavi di sbancamento dovranno essere seguiti
immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno
eventualmente necessarie, drenate a tergo, e dotati di idonee opere
di raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi
costantemente efficienti; - i riporti, adeguatamente costipati,
dovranno essere eseguiti previa disposizione dei piani di posa
(scoticatura ed eventuale gradonatura); - le scarpate dovranno essere
razionalmente conformate e rifinite e, secondo il caso, inerbite con
idonee essenze entro la prima stagione utile evitando fenomeni
erosivi o scoscendimenti; - il terreno di risulta proveniente dagli
scavi che non sara' possibile distribuire con razionalita' in loco,
dovra' essere trasportato a rifiuto in discariche autorizzate; - le
acque meteoriche, a lavori ultimati, dovranno essere validamente
regimate con strutture proporzionate e durature e opportunamente
convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona evitando
fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno; - l'esecuzione dei
lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli
esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente
interessata dall'intervento autorizzato; - tutti i lavori dovranno
essere rapportati alle modalita' ed alle limitazioni delle vigenti
"Prescrizioni di massima di Polizia forestale"; - dovranno essere
adottate le indicazioni di cui alla relazione geologica allegata alla
domanda a firma dott. geol. Fabio Bassi del dicembre 2000, nonche'
all'integrazione del luglio 2001; - dovranno essere osservate le
norme di cui agli artt. 15 e 18 del Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico del Bacino del Reno, con particolare riferimento al
rispetto delle fasce di pertinenza idraulica relative al reticolo
idrografico minore;
7) si prescrive di posare le future linee di media tensione in
uscita dalla cabina primaria in cavo sotterraneo, come prevista dalla
relazione integrativa;
8) si prescrive, come precisato nella concessione edilizia alla
esecuzione della cabina primaria in localita' Roncobilaccio-Baragazza
rilasciata dal Comune di Castiglione dei Pepoli, (prot. n. 7049 del
3/7/2002 acquisito al prot. n. . . ./AMB del . . . . . .) che: - i
lavori dovranno essere eseguiti in conformita' al progetto approvato
ed a perfetta regola d'arte, in modo che la costruzione corrisponda
alle esigenze del decoro edilizio e dell'uso cui e' destinata, sia
per quanto riguarda i materiali impiegati sia per le finiture e le
tinteggiature; - prima di iniziare i lavori, il titolare della
concessione dovra': a) chiedere al Comune gli allineamenti di ciglio
e le quote altimetriche, da rilevarsi in apposito verbale, b) erigere
le necessarie staccionate, ponti di servizio e quant'altro
necessario, chiedendo al Comune la necessaria autorizzazione qualora
vi sia occupazione di suolo pubblico, al fine di assicurare la
pubblica incolumita', c) ove sia necessario manomettere suolo
pubblico o strutture ivi esistenti, chiedere la relativa
autorizzazione agli Enti di competenza, d) depositare presso
l'Ufficio Tecnico comunale la documentazione relativa alle opere in
conglomerato cementizio armato o precompresso o in strutture
metalliche previste dal progetto approvato, ai sensi dell'art. 4
della Legge n. 1086 del 5/11/1971 o la documentazione e gli elaborati
di cui al decreto ministeriale dei Lavori pubblici del 20/11/1987, e)
comunicazione per iscritto al Comune della data di inizio lavori, f)
depositare i progetti degli impianti tecnici previsti a norma di
quanto stabilito dall'art. 6, Legge 46/90, g) depositare la
documentazione tecnica idonea a dimostrare la rispondenza delle
caratteristiche di consumo termico e contenimento del consumo
energetico nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 373/76, DPR
1052/77, DM 10/3/1977, DM 23/11/1982. In particolare dovranno essere
rispettate le procedure e le modalita' di cui alla Legge 10/91 e del
relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 26/8/1993, n. 412,
h) dovra' essere installata una idonea e visibile tabella con
l'indicazione dell'opera, nome cognome del titolare della concessione
di costruzione, nomi e cognomi dei progettisti, del direttore lavori,
calcolatore delle opere in c.a., costruttore, assistente, progettista
ed installatore degli impianti, i) entro i termini stabiliti dalla
concessione dovra' essere comunicato per iscritto all'Amministrazione
comunale la data di ultimazione dei lavori, j) il termine di
ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile,
non puo' essere superiore a tre anni, k) qualora i lavori non
potessero essere ultimati entro il termine stabilito, il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova
concessione concernente la parte da ultimare, l) la concessione
edilizia ha validita' per un anno dalla data del rilascio. Scaduto
tale termine senza che i lavori siano iniziati, il concessionario,
qualora intendesse ancora eseguire i lavori, dovra' presentare
istanza per ottenere una nuova concessione, m) prima di porre in uso
la costruzione edilizia, dovra' essere richiesto il prescritto
certificato di agibilita'. Il titolare della concessione edilizia, il
direttore dei lavori e l'impresa costruttrice sono responsabili di
ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e
regolamenti, nonche' delle modalita' fissate dalla concessione
edilizia;
9) si prescrive di: - fornire appena possibile alla Soprintendenza
archeologica dell'Emilia-Romagna i progetti esecutivi di tutte le
opere che comportino movimentazioni di terra superiori ai 40 cm.; -
comunicare la tempistica dei lavori in tempo utile affinche' possano
essere predisposti gli opportuni controlli in corso d'opera a cura
dei tecnici specializzati (archeologi) al coordinamento scientifico
dei quali la Soprintendenza si rende disponibile; - resta inteso che,
comunque qualora durante i lavori venissero portati alla luce beni
archeologici, questi resteranno sottoposti al disposto dell'art. 87
del DL 490/99;
10) si prescrive, inoltre: - in considerazione della previsione di
allargamento delle Strade Provinciali n. 59 e n. 120 per la
realizzazione delle opere autostradali, si prescrive all'Ente
proponente di porre in opera i sostegni della linea elettrica in
posizione compatibile con i previsti allargamenti della sede
stradale, cosi' come definiti negli elaborati del progetto esecutivo
che Autostrade provvedera' a trasmettere quanto prima; - il
proponente ENEL dovra' raccordarsi con Societa' Autostrade per le
opere di cantierizzazione previste nella fascia di terreno compreso
tra la viabilita' esistente Ca' Fabbiani ed il torrente Gambellato,
in prossimita' del punto in cui la strada si allontana dal corso
d'acqua; poiche' nella medesima fascia il progetto esecutivo della
Galleria di Base contempla da un lato la sistemazione spondale del
torrente Gambellato con gabbioni metallici riempiti con pietrame e
dall'altro lato l'allargamento della viabilita' Ca' Fabbiani; - il
proponente ENEL dovra' raccordarsi con Societa' Autostrade per
l'utilizzo delle strade carraie esistenti e/o eventualmente della
strada comunale di San Giacomo (VS 16) che nel frattempo sara' stata
realizzata in corrispondenza del tracciato di dette strade, fermo
restando, naturalmente, l'impossibilita' di usufruire di detti
percorsi nella fase di costruzione della VS 16 medesima (ad oggi si
puo' ragionevolmente prevedere che i lavori avranno inizio nel mese
di aprile 2004); - il proponente ENEL dovra' raccordarsi con Societa'
Autostrade per definire compiutamente l'ubicazione e l'estensione
delle aree, per deposito provvisorio di materiali in adiacenza alle
strade provinciali SP n. 120 e SP n. 59, tenendo in conto la
previsione di allargamento di dette strade cosi' come risultante
dagli elaborati del progetto esecutivo che Autostrade provvedera' a
trasmettere quanto prima;
11) per quanto riguarda le interferenze (attraversamenti e
parallelismi entro una fascia di ml. 25,00 dal confine della
proprieta' autostradale) che l'elettrodotto puo' avere con la sede
attuale della A1, queste dovranno essere regolarizzate come segue: -
attraversamenti: dovra' essere rivolta ad Autostrade richiesta di
attraversamento con le modalita' previste nella convenzione generale
Autostrade - ENEL Distribuzione del 10/7/2000 e/o nella convenzione
generale autostrade - TERNA dell'8/8/2000. Autostrade provvedera'
quindi ad avviare presso la sua Direzione generale la procedura volta
al rilascio dell'autorizzazione; - parallelismi: (tratti di linea
elettrica da realizzare parallelamente alla proprieta' autostradale,
entro una fascia di ml. 25,00 dal confine della proprieta'
autostradale stessa): dovra' essere rivolta ad Autostrade domanda di
autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto autostradale (art.
9, Legge 729/61), che, successivamente, Autostrade provvedera' a
inviare, con un suo parere, alla concedente ANAS per il rilascio del
nulla osta di competenza. Ad Autostrade, comunque, dovra' essere
rivolta domanda di autorizzazione per tutti gli eventuali manufatti
(sostegni di linea aerea, cabine elettriche, ecc.) ricadenti nella
fascia di rispetto di ml. 25,00 dal confine della proprieta'
autostradale;
12) in relazione all'attraversamento dell'impianto in oggetto della
Strada Provinciale n. 8, il Servizio Viabilita' della Provincia di
Bologna, ha espresso, con nota interna del 24/9/2001, nulla-osta
favorevole; si precisa che la concessione definitiva alla societa'
ENEL sara' rilasciata dal Settore Viabilita' a seguito della
presentazione di uno specifico progetto, in conformita' di quanto
previsto dal vigente regolamento provinciale per l'applicazione del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
13) gli interventi volti alla ricostituzione della copertura
vegetale, si dovranno sviluppare attraverso le seguenti fasi: -
scotico ed accantonamento del terreno vegetale - il materiale
risultante da questa operazione verra' accantonato a bordo pista e
protetto opportunamente per evitare l'erosione, il dilavamento e
fenomeni di fermentazione; - inerbimento - verra' effettuato,
mediante idrosemina, su tutte le aree siano esse boschi, arbusteti o
praterie, attraversate dall'elettrodotto. L'inerbimento delle
superficie prative e dei prati-pascolo verra' effettuato in accordo
con i proprietari; - messa a dimora di alberi ed arbusti - ultimata
la semina, nelle are boscate, si procedera' alla ricostituzione della
copertura arbustiva ed arborea. La disposizione spaziale sara' a
gruppi per facilitare la riuscita dell'impianto. Sara' utilizzata
anche la tecnica del trapianto di piante autoctone nei casi in cui si
renda necessaria un'integrazione del rimboschimento; - cure colturali
- saranno eseguite sul rimboschimento fino al suo completo
affrancamento e in ogni caso per un periodo non inferiore a 3 anni; -
per eventuali inerbimenti, rimboschimenti e/o opere di difesa
idraulica o di ingegneria naturalistica dovranno essere utilizzate
esclusivamente essenze autoctone; - tutte le opere accessorie agli
interventi (realizzazione di viabilita' di accesso, adeguamento di
strade esistenti, ecc.) dovranno essere ripristinate e riportate allo
stato antecedente l'intervento; - nei punti piu' sensibili dal punto
di vista paesaggistico, prevedere la rinaturalizzazione delle aree
con potenziamento della vegetazione arboreo-arbustiva, come peraltro
previsto nello SIA per quanto riguarda ad esempio il Passo della
Futa; - scelta del colore dei tralicci diversificata a seconda dei
cromatismi dominanti nell'area d'inserimento;
14) si prescrive, come indicato nel parere rilanciato dalla Unita'
sanitaria locale Bologna Sud, allegato al parere di ARPA prot.
1220/02, acquisito al prot. n. 16235/VIM del 14/6/2002, che in
corrispondenza della cabina di trasformazione dovranno essere apposte
precise indicazioni per evitare la sosta di persone in prossimita'
della stessa, evitando cosi' la possibilita' di esposizioni indebite
ed inconsapevoli;
b) di dare atto che la Conferenza di Servizi ha approvato il
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto per la realizzazione
del raccordo a 132 kV in semplice terna Roncobilaccio-Querceto e
cabina primaria Roncobilaccio" che costituisce l'Allegato 1, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
c) di dare atto che la Conferenza di Servizi ha approvato il verbale
di acquisizione dell'intesa ai sensi degli artt. 19, comma 1, L.R.
9/99 dell'Emilia-Romagna, dell'art. 20, comma 1, L.R. 79/98 della
Toscana, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione;
d) di dare atto che il parere espresso dalla Provincia di Bologna e
dal Comune di Castiglione dei Pepoli, previsto dall'art. 18, comma 6
della L.R. 9/99, in merito alla valutazione del progetto in oggetto,
e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto b);
e) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal
Comune di Castiglione dei Pepoli ai sensi del DLgs 490/99, e'
espressa all'interno del Rapporto di cui al punto 3.6;
f) di dare atto che la Soprintendenza ai Beni ambientali e
paesaggistici di Bologna ha precisato, in sede conclusiva della
Conferenza di Servizi, quanto di seguito riportato:
"premesso che il parere che si esprime, riguarda esclusivamente il
territorio di competenza (Regione Emilia-Romagna, Comune di
Castiglione dei Pepoli) e tenuto conto che la cabina di
trasformazione "Roncobilaccio" (il cui progetto di mitigazione
paesaggistica appare appena sufficiente), come dichiarato
dall'Amministrazione comunale, non ricade in aree di tutela
paesaggistica, si esprime parere favorevole al progetto.
Relativamente alle opere poste in territorio toscano, che come detto
non ricadono nelle competenze di questo Ufficio, si condividono tutte
le perplessita' avanzate dalla Soprintendenza per i Beni
architettonici e per il paesaggio di Firenze, con la nota n. 7900 del
17/10/2001 indirizzata al Ministero ai Beni e Attivita' culturali -
Direzione generale per i Beni architettonici e del paesaggio e si
rimarca l'impatto paesaggisticamente rilevante del nuovo traliccio
posto in prossimita' del cimitero di guerra germanico al Passo della
Futa";
g) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Bologna con atto
prot. n. 121837 del 19 luglio 2002, acquisita al prot. n. 20559/VIM
del 24 luglio 2002, che costituisce l'Allegato 3, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, autorizza alla costruzione e
all'esercizio l'elettrodotto in oggetto per il tratto ricadente nel
territorio della provincia di Bologna, ai sensi della L.R. 10/93 e
successive modificazioni, ed inoltre rilascia il nulla osta
all'attraversamento della Strada Provinciale n. 8, dell'impianto in
esame;
h) di dare atto che il Ministero delle Comunicazioni, con nota prot.
n. 2/BO/IE/01/09/2778/ENBD/167/gda, acquisita al prot. n. 14496/VIM
del 31 maggio 2002, che costituisce l'Allegato 4, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, rilascia il proprio nulla
osta per l'impianto in oggetto, limitatamente al tratto ricadente
nella regione Emilia-Romagna;
i) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Reno (ex Servizio
provinciale Difesa del suolo e Risorse idriche forestali di Bologna),
rilascia il nulla osta idraulico, prot. n. 5109 acquisito al prot. n.
17169/AMB del 24/6/2002, che costituisce l'Allegato 5, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione; in tale nota e'
precisato che non puo' essere rilasciata la concessione demaniale
relativa agli attraversamenti idraulici, ai sensi del RD 523/04,
poiche' basata sul progetto esecutivo;
j) di dare atto che la Comunita' Montana Cinque Valli Bolognesi, con
nota prot. 4684 del 4 giugno 2002, acquisita al prot. n. 15025/VIM
del 5 giungo 2002, che costituisce l'Allegato 6, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, esprime parere favorevole,
per la costruzione, da parte di ENEL SpA della cabina primaria
"Roncobilaccio", concedendo l'esenzione temporanea dal vincolo
idrogeologico sul terreno individuato catastalmente al foglio 48,
mappale 326 del Comune di Castiglione dei Pepoli, per il periodo
necessario all'esecuzione dei lavori stessi;
k) di dare atto che la Comunita' Montana Cinque Valli Bolognesi,
nella medesima nota di cui al punto precedente, esprime parere non
favorevole per la realizzazione dell'elettrodotto, in virtu' delle
seguenti motivazioni:
"la documentazione integrativa trasmessa da ENEL SpA con propria nota
ERM/P2002005875 in data 7 maggio 2002, non e' ritenuta esaustiva
rispetto a quanto richiesto dall'Ufficio Valutazione impatto e
Relazione stato ambientale della Regione Emilia-Romagna con propria
nota prot. AMB/AMB/01/22896 del 22/11/2001, con particolare
riferimento ai punti 4, 6 e 7 della suddetta richiesta
d'integrazioni. La carente definizione del quadro progettuale non
consente di valutare la compatibilita' delle opere in argomento con
l'assetto idrogeologico dei luoghi";
l) di dare atto che il Comune di Castiglione dei Pepoli rilascia
concessione edilizia, per la realizzazione del progetto in oggetto,
con atto n. 7049 del 3 luglio 2002, acquisita al prot. n. 19054/VIM
del 10 luglio 2002, che costituisce l'Allegato 7, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;m) di dare atto che la
Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna con nota
prot. n. 7087, pos. B/15 del 6 giugno 2002 acquisita al prot. n.
16374/VIM del 17 giugno 2002, che costituisce l'Allegato 8, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, rilascia il
proprio nulla osta;
n) di dare atto che ARPA con nota prot. n. 1220/02 del 14 giugno
2002, acquisita al prot. n. 16235/VIM del 14 giugno 2002, che
costituisce l'Allegato 9, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, esprime parere favorevole alla realizzazione
dell'impianto in esame, avendo acquisito il parere sanitario del
Dipartimento di Sanita' pubblica dell'Azienda Unita' sanitaria locale
Bologna Sud, allegato al medesimo parere;
o) di dare atto che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
USTIF Toscana Emilia-Romagna, ha inviato nota prot. n. 1632/F4 del 24
settembre 2001 acquisita al prot. n. 18548/AMB del 27 settembre 2001,
che costituisce l'Allegato 10, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, con la quale esprime il benestare di massima
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in esame;
p) di dare atto che il Ministero delle Attivita' produttive, Ufficio
generale Energia e Risorse minerarie, non ha partecipato alla
Conferenza di Servizi, ma ha inviato nota prot. n. 5471 del 5
settembre 2001, acquisita al prot. n. 17028/AMB del 10 settembre
2001, che costituisce l'Allegato 11, parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione, con la quale esprime il proprio nulla
osta alla esecuzione e all'esercizio dell'impianto in esame;
q) di dare atto che l'Ente nazionale per l'aviazione, non ha
partecipato alla Conferenza di Servizi, ma ha inviato nota prot. n.
AV/ATS/PROC/0002843 del 30 maggio 2002 del 5 settembre 2001,
acquisita al prot. n. 17028/AMB del 10 settembre 2001, che
costituisce l'Allegato 12, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, con la quale esprime le proprie valutazioni
relative al progetto in esame;
r) di dare atto che l'Ente nazionale per l'Aviazione civile, non ha
partecipato alla Conferenza di Servizi, ma ha inviato nota prot. n.
25388/SOP del 4 luglio 2002, acquisita al prot. n. 19368/VIM del 15
luglio 2002, che costituisce l'Allegato 13, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, con la quale esprime il
proprio nulla osta relativo al progetto in esame;
s) di dare atto che il Comando Regione Militare Centro, che a partire
dall'1 gennaio 2002, e' stato riconfigurato in Ispettorato per il
reclutamento e le Forze di Complemento, non ha partecipato alla
Conferenza di Servizi, ma ha inviato nota prot. n. 235/7/E del 28
maggio 2002, acquisita al prot. n. 14486/VIM del 4 giugno 2002, che
costituisce l'Allegato 14, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, con la quale esprime il proprio nulla osta al
progetto in esame;
t) di dare atto che l'Aeronautica Militare, I Reparto operativo
Infrastrutture non ha partecipato alla Conferenza di Servizi, ma ha
inviato nota prot. n. ROI 1/43/01814/SO 217/2002 del 18 marzo 2002,
acquisita al prot. n. 7979/AMB del 25 marzo 2002, che costituisce
l'Allegato 15, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, con la quale esprime il proprio nulla osta al progetto
in esame;
u) di dare atto che la Marina Militare, Comando in Capo del
Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico, non ha partecipato
alla Conferenza di Servizi, ma ha inviato nota prot. n. 34702 del 3
ottobre 2001, acquisita al prot. n. 19094/AMB dell'8 ottobre 2001,
che costituisce l'Allegato 16, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, con la quale esprime il proprio nulla osta al
progetto in esame, ai soli fini demaniali militari marittimi;
v) di dare atto che il Comando I Regione Aerea, Ufficio Coordinamento
tecnico logistico, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi, ma
ha inviato nota prot. n. TR1-UCTL/1/2724/G15-5 del 17 luglio 2002,
acquisita al prot. n. 21600/VIM dell'1 agosto 2002, che costituisce
l'Allegato 17, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, con la quale esprime il proprio nulla osta al progetto
in esame;
w) di dare atto che la Conferenza di Servizi fa proprie le
prescrizioni, relative agli attraversamenti e parallelismi con
l'Autostrada del Sole, contenute nella nota DG/GST/AB del 14 giugno
2002, inviata da Societa' Autostrade, che costituisce l'Allegato 18,
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
x) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della LR 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente ENEL Distribuzione SpA;
y) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della LR 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione ai seguenti enti: Amministrazione comunale di
Castiglione dei Pepoli, Amministrazione provinciale di Bologna,
Soprintendenza per i Beni ambientali e paesaggistici di Bologna,
Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, ARPA
Sezione provinciale di Bologna, Azienda Unita' sanitaria locale
Bologna Sud, Comando Regionale Militare Centro Ufficio Logistico e
Infrastrutture, Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dell'Adriatico, Comando Logistico Aeronautica Militare IV Divisione,
USTIF Uffici speciali Impianti fissi, Ufficio nazionale Minerario per
gli idrocarburi e la Geotermia, Ente nazionale per l'Aviazione
civile, Ente nazionale di Assistenza al volo, Servizio Tecnico di
Bacino Reno, Comunita' Montana Cinque Valli Bolognesi, Autostrade
Concessioni e Costruzioni SpA, Ministero delle Comunicazioni,
Ispettorato territoriale Emilia-Romagna anche ai fini dell'esercizio
delle funzioni previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
z) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della LR 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.