DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 499
PRSR 2000-2006 Misura 1.A "Investimenti nelle aziende agricole". Modifica punto 10 Programma operativo - Ulteriore revisione indici di riparto risorse relative ad esercizio finanziario 2004 e contestuale assegnazione a Province e Comunita' Montane
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002,
recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999, in
particolare l'art. 52;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di Sviluppo rurale, ed in particolare l'art. 2, comma 2;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
viste inoltre:
- la scheda della Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole"
compresa nel PRSR;
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di
approvazione del Programma operativo della Misura 1.a, di seguito
indicato "Programma operativo", rettificata con deliberazione n. 2053
del 21 novembre 2000;
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante
modifiche al Programma operativo, con la quale veniva approvato un
testo coordinato comprendente le precedenti rettifiche;
- la propria deliberazione n. 667 del 26 aprile 2001 con la quale
veniva definito, tra l'altro, il riparto finanziario fra le Province
delle risorse originariamente disponibili per la Misura 1.a e
successivamente attribuite all'azione 3 della Misura 3.p;
- la propria deliberazione n. 2496 in data 16 dicembre 2002 con la
quale si e' approvata, tra l'altro, la nuova tabella finanziaria
relativa alla suddivisione per Misura, per annualita' e per fondi
delle risorse pubbliche mobilitate per l'attuazione del PRSR
2000-2006;
rilevato che tale nuova tabella finanziaria, che tiene conto anche
degli spostamenti gia' previsti nella citata deliberazione 667/01,
assegna alla Misura in questione, nel periodo di sviluppo complessivo
del PRSR, l'importo di Euro 151.541.715,33;
richiamata la propria deliberazione n. 2476 del 9 dicembre 2002 con
la quale - sulla base di coefficienti di riparto provvisoriamente
aggiornati - veniva assegnata agli Enti competenti, una quota pari al
40% delle risorse disponibili per l'annualita' 2004 e si stabiliva
nel contempo di procedere ad un esame del meccanismo di calcolo di
detti coefficienti;
rilevato che i parametri attualmente utilizzati per definire i
coefficienti di riparto delle risorse tra gli Enti competenti vengono
applicati con il medesimo peso percentuale e sono i seguenti:
- superficie agricola utilizzabile (25%);
- n. aziende presenti nel territorio (25%);
- capacita' di investimento potenziale (25%);
- indice di specializzazione provinciale (25%);
preso atto che l'indice di specializzazione provinciale viene
applicato in eguale misura su tutti gli Enti territorialmente
competenti situati all'interno di una singola provincia;
ritenuto necessario - in considerazione della variabilita' del numero
delle Comunita' Montane ricomprese nei diversi territori provinciali
- individuare una modalita' di calcolo dell'indice di
specializzazione provinciale che tenga conto di tale variabilita', al
fine di migliorare la rispondenza del riparto alle oggettive realta'
territoriali;
valutato che tale finalita' possa ritenersi soddisfatta applicando ad
ogni Comunita' Montana il corrispondente indice di specializzazione
provinciale moltiplicato per un coefficiente che risulta cosi'
determinato:
coefficiente = 0,7 * (N Comunita' Montane + 1)
N Comunita' Montane
dove "N Comunita' Montane" e' il numero di Enti ricompresi sul
territorio di una medesima provincia;
verificato che tale coefficiente:
- agisce sull'indice di specializzazione in misura inversamente
proporzionale al numero di Comunita' Montane presenti sul medesimo
territorio provinciale;
- produce nel contempo un effetto incrementale dell'indice
considerato nei casi in cui il numero di Comunita' Montane sia
inferiore al numero medio regionale delle stesse per provincia, pari
a 2,25, un effetto riduttivo nelle situazioni opposte;
dato atto:
- che per la sola provincia di Rimini, comprendente la Comunita'
Montana Valle del Marecchia, la maggiore concentrazione di comuni
ricadenti in zona svantaggiata si riscontra nel territorio
dell'Amministrazione provinciale e non in quello della Comunita'
Montana;
- che risulta pertanto opportuno, limitatamente al sopra specificato
ambito territoriale, applicare il coefficiente moltiplicatore
dell'indice di specializzazione provinciale a favore della
Amministrazione provinciale stessa e non della Comunita' Montana;
dato atto che i nuovi indici di riparto di cui alla tabella allegata
risultano dall'applicazione del coefficiente come sopra determinato;
preso atto:
- che con la citata deliberazione 1914/00 gli Enti territorialmente
competenti erano stati autorizzati ad ammettere a finanziamento piani
di investimento fino alla concorrenza del 130% delle risorse loro
assegnate con la medesima deliberazione per le annualita' 2001, 2002
e 2003;
- che le risultanze degli accertamenti sulla realizzazione degli
interventi attuati a valere sulle annualita' 2001 e 2002 hanno
determinato un effettivo minore utilizzo rispetto al tetto
consentito;
- che di tale minore utilizzo occorre tenere conto nel disporre i
successivi riparti;
- che viceversa per l'annualita' 2003 sono tuttora in corso sia i
relativi accertamenti che i conseguenti pagamenti;
atteso che, al fine di valutare la reale situazione finanziaria
consolidata fino all'esercizio 2003 compreso e di consentire una
migliore analisi degli effetti relativi all'applicazione sopra
descritta del coefficiente riferito all'indice di specializzazione
provinciale, si ritiene opportuno disporre con il presente atto il
riparto delle risorse relative alla sola annualita' 2004, facendo
riserva di determinare in un secondo momento quello per l'annualita'
2005;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dalla
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita
Pergolotti, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi,
in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi del sopracitato
art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione
2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare il punto 10) del programma operativo della Misura
1.a di cui alla deliberazione 305/02, sostituendo il terzo capoverso
come di seguito specificato:
"L'insieme dei parametri d), e) ed f) costituisce l'indice di
specializzazione provinciale. Tale indice viene applicato tal quale
nel caso delle Amministrazioni provinciali; nel caso delle Comunita'
Montane, lo stesso indice dovra' essere moltiplicato per un
coefficiente, determinato mediante l'applicazione della seguente
formula:
coefficiente = 0,7 x (N Comunita' Montane + 1)
N Comunita' Montane
dove "N Comunita' Montane" e' il numero di Comunita' Montane situate
all'interno di una singola provincia.
Limitatamente al solo territorio provinciale di Rimini, con riguardo
alla peculiare distribuzione delle zone svantaggiate riferibile agli
Enti territoriali interessati, cosi' come risultano attualmente
delimitati, il coefficiente di cui al capoverso precedente dovra'
essere applicato a favore dell'Amministrazione provinciale di Rimini
e non della Comunita' Montana Valle del Marecchia.";
2) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui integralmente richiamate e come risulta dalla tabella
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
a) i nuovi indici di riparto delle risorse da assegnare alle Province
ed alle Comunita' Montane;
b) il conseguente riparto delle risorse per l'annualita' 2004 nei
limiti della disponibilita' recata dalla tabella finanziaria del PRSR
approvata con deliberazione 2496/02;
3) di stabilire che le Province e le Comunita' Montane dovranno
provvedere ad assicurare copertura, nell'ambito delle risorse
attribuite con la presente deliberazione, anche alle obbligazioni
assunte nelle annualita' precedenti;
4) di dare atto che, per l'annualita' 2005, si provvedera' a definire
il riparto delle relative risorse a seguito del consolidamento della
situazione finanziaria fino all'esercizio 2003 compreso e
dell'analisi degli effetti risultanti dall'impiego del coefficiente
riferito all'indice di specializzazione provinciale di cui al
precedente 1);
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)